Art. 214 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni dell’art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
1. Le disposizioni dell’art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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