Art. 197 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell’articolo medesimo, e il termine per l’impugnazione decorre dalla data predetta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.