Art. 196 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall’ultimo comma dell’art. 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.