Art. 208 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo.
2. Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere escluso a norma dell’art. 2286 del codice.