Art. 210 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni.
2. Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.