Art. 198 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I patti di non concorrenza previsti dall’art. 2125 del codice, che al giorno dell’entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell’articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.