Art. 211-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1998

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.