Art. 220 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La disposizione del secondo comma dell’art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.
1. La disposizione del secondo comma dell’art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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