Art. 1497 c.c. Mancanza di qualità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1497 c.c. chiude la sezione dedicata alla garanzia per i vizi della cosa venduta e disciplina un’ipotesi contigua ma distinta: la mancanza nella cosa delle qualità promesse dal venditore o di quelle essenziali per l’uso cui è destinata. La norma risponde all’esigenza di tutelare il compratore non solo contro i difetti di fabbricazione o di conservazione, ma anche contro la consegna di un bene che, pur appartenendo al genere pattuito, non presenta le caratteristiche sulle quali si è formato il consenso.
La scelta del legislatore è duplice: da un lato riconduce il rimedio alla risoluzione per inadempimento, cioè alla disciplina generale dei contratti; dall’altro lo sottopone ai termini brevi di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, per assicurare una rapida definizione delle contestazioni. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il nodo pratico è la qualificazione del difetto, che il giudice compie d’ufficio sulla base dei fatti allegati. La giurisprudenza traccia una tripartizione consolidata. Il vizio redibitorio riguarda imperfezioni inerenti alla produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della cosa. La mancanza di qualità attiene invece alla natura della merce e agli elementi che, all’interno del medesimo genere, la collocano in una specie anziché in un’altra. L’aliud pro alio ricorre quando la cosa appartiene a un genere del tutto diverso o è funzionalmente inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale pattuita. Solo nell’ultimo caso il compratore sfugge ai termini brevi e può agire con l’ordinaria azione di risoluzione, soggetta a prescrizione decennale.
Rispetto alla garanzia per vizi, l’azione dell’art. 1497 c.c. presenta differenze significative: non offre la scelta della riduzione del prezzo, richiede un inadempimento di non scarsa importanza e postula, per il risarcimento, la colpa del venditore. Sul piano probatorio, eccepita la tardività della denuncia, spetta al compratore provare la data di scoperta del difetto.
Nella vendita immobiliare la figura emerge soprattutto in relazione al certificato di agibilità: la sua mancanza integra mancanza di qualità essenziali quando le difformità che ne impediscono il rilascio sono sanabili, aliud pro alio quando sono insanabili, e un inadempimento non grave, fonte solo di risarcimento, quando dipende da un semplice ritardo amministrativo. Errore frequente è invocare l’art. 1497 c.c. per caratteristiche estranee al bene venduto, come la destinazione d’uso di un lotto vicino, sulla quale il venditore non abbia assunto alcun impegno.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1497 c.c. si colloca tra l’art. 1490 c.c., che definisce i vizi, e l’art. 1495 c.c., di cui richiama i termini; per il rimedio rinvia agli artt. 1453 e 1455 c.c. e, per il risarcimento, all’art. 1218 c.c. La consegna di aliud pro alio resta interamente regolata dall’art. 1453 c.c. con la prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c. La garanzia di buon funzionamento dell’art. 1512 c.c. e la vendita su campione o su tipo di campione (art. 1522 c.c.) offrono discipline specifiche per la conformità a caratteristiche pattuite. Nelle vendite al consumatore la nozione di conformità degli artt. 128 e seguenti del codice del consumo assorbe sia i vizi sia la mancanza di qualità.