Art. 1497 c.c. Mancanza di qualità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1497 c.c. chiude la sezione dedicata alla garanzia per i vizi della cosa venduta e disciplina un’ipotesi contigua ma distinta: la mancanza nella cosa delle qualità promesse dal venditore o di quelle essenziali per l’uso cui è destinata. La norma risponde all’esigenza di tutelare il compratore non solo contro i difetti di fabbricazione o di conservazione, ma anche contro la consegna di un bene che, pur appartenendo al genere pattuito, non presenta le caratteristiche sulle quali si è formato il consenso.

La scelta del legislatore è duplice: da un lato riconduce il rimedio alla risoluzione per inadempimento, cioè alla disciplina generale dei contratti; dall’altro lo sottopone ai termini brevi di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, per assicurare una rapida definizione delle contestazioni. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • Qualità promesse: quelle che il venditore ha espressamente o tacitamente assicurato, anche al di là di ciò che è normale per il tipo di bene; rileva qui in modo decisivo la volontà negoziale.
  • Qualità essenziali: quelle indispensabili perché la cosa possa servire all’uso cui è destinata, secondo la sua natura o la destinazione emersa nel contratto.
  • Rimedio: il compratore può ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e seguenti c.c.), e dunque se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.); spetta inoltre il risarcimento del danno, che presuppone l’imputabilità al venditore secondo le regole generali.
  • Limite delle tolleranze d’uso: la risoluzione è esclusa se il difetto di qualità non eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, rilevanti soprattutto nel commercio di merci.
  • Termini (secondo comma): il diritto alla risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione dell’art. 1495 c.c., cioè alla denuncia entro otto giorni dalla scoperta e alla prescrizione annuale dalla consegna.

Profili applicativi

Il nodo pratico è la qualificazione del difetto, che il giudice compie d’ufficio sulla base dei fatti allegati. La giurisprudenza traccia una tripartizione consolidata. Il vizio redibitorio riguarda imperfezioni inerenti alla produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della cosa. La mancanza di qualità attiene invece alla natura della merce e agli elementi che, all’interno del medesimo genere, la collocano in una specie anziché in un’altra. L’aliud pro alio ricorre quando la cosa appartiene a un genere del tutto diverso o è funzionalmente inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale pattuita. Solo nell’ultimo caso il compratore sfugge ai termini brevi e può agire con l’ordinaria azione di risoluzione, soggetta a prescrizione decennale.

Rispetto alla garanzia per vizi, l’azione dell’art. 1497 c.c. presenta differenze significative: non offre la scelta della riduzione del prezzo, richiede un inadempimento di non scarsa importanza e postula, per il risarcimento, la colpa del venditore. Sul piano probatorio, eccepita la tardività della denuncia, spetta al compratore provare la data di scoperta del difetto.

Nella vendita immobiliare la figura emerge soprattutto in relazione al certificato di agibilità: la sua mancanza integra mancanza di qualità essenziali quando le difformità che ne impediscono il rilascio sono sanabili, aliud pro alio quando sono insanabili, e un inadempimento non grave, fonte solo di risarcimento, quando dipende da un semplice ritardo amministrativo. Errore frequente è invocare l’art. 1497 c.c. per caratteristiche estranee al bene venduto, come la destinazione d’uso di un lotto vicino, sulla quale il venditore non abbia assunto alcun impegno.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 dicembre 2019, n. 33149: vizio redibitorio e mancanza di qualità presuppongono entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, ma il primo riguarda difetti di produzione o conservazione, la seconda la natura della merce; l’azione dell’art. 1497 c.c. segue la disciplina generale e richiede colpa e non scarsa importanza, e non si applica a caratteristiche di un bene diverso da quello venduto.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 giugno 2022, n. 18528: il giudice deve qualificare d’ufficio la domanda come mancanza di qualità o come aliud pro alio, quest’ultimo svincolato dai termini dell’art. 1495 c.c.; eccepita la tardività della denuncia, il compratore deve provare la data di scoperta.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 aprile 2010, n. 10285: nella mancanza di qualità promesse assume rilievo decisivo la volontà negoziale, sicché l’indagine del giudice ha un oggetto diverso da quella sui vizi che rendono la cosa inidonea all’uso normale; l’aliud pro alio ricorre quando la cosa degrada in una sottospecie del tutto diversa da quella pattuita.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 26 settembre 2013, n. 22113: costituisce aliud pro alio la fornitura di piastrelle prive della durezza necessaria per la pavimentazione cui erano destinate, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 luglio 2025, n. 19117: la mancanza del certificato di agibilità configura aliud pro alio se le difformità sono insanabili, mancanza di qualità essenziali se sono sanabili, inadempimento non grave se dipende da mero ritardo nella pratica.
  • Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 2011, n. 23547: si ha aliud pro alio, sottratto ai termini dell’art. 1495 c.c., solo quando il bene, appartenendo a un genere diverso, è funzionalmente del tutto inidoneo; un difetto di funzionamento di apparecchiature del tipo pattuito non basta.

Rapporti con altre norme

L’art. 1497 c.c. si colloca tra l’art. 1490 c.c., che definisce i vizi, e l’art. 1495 c.c., di cui richiama i termini; per il rimedio rinvia agli artt. 1453 e 1455 c.c. e, per il risarcimento, all’art. 1218 c.c. La consegna di aliud pro alio resta interamente regolata dall’art. 1453 c.c. con la prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c. La garanzia di buon funzionamento dell’art. 1512 c.c. e la vendita su campione o su tipo di campione (art. 1522 c.c.) offrono discipline specifiche per la conformità a caratteristiche pattuite. Nelle vendite al consumatore la nozione di conformità degli artt. 128 e seguenti del codice del consumo assorbe sia i vizi sia la mancanza di qualità.