Art. 1491 c.c. Esclusione della garanzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1491 c.c. delimita in negativo l’ambito della garanzia per i vizi della cosa venduta definita dall’art. 1490 c.c. Il venditore non risponde dei difetti che il compratore conosceva o che avrebbe potuto agevolmente rilevare al momento dell’acquisto: chi compra consapevole del vizio, o trascurando ciò che era evidente, ha accettato la cosa così com’è e ne ha verosimilmente tenuto conto nel prezzo.

La norma esprime il principio di autoresponsabilità: la tutela del compratore presuppone un minimo di diligenza nell’esame della cosa, e chi la omette sopporta le conseguenze della propria negligenza. Al tempo stesso, l’eccezione finale tutela l’affidamento del compratore nelle assicurazioni del venditore. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La disposizione prevede due cause di esclusione e una deroga.

  • Conoscenza del vizio: la garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore conosceva effettivamente i vizi. È una conoscenza reale, che il venditore deve provare, anche in via presuntiva (ad esempio attraverso documenti consegnati prima della stipula o clausole che descrivono lo stato del bene).
  • Facile riconoscibilità: la garanzia non è dovuta neppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, cioè percepibili con la diligenza dell’uomo medio, senza particolari competenze tecniche né il ricorso a esperti.
  • Dichiarazione del venditore: la garanzia rivive, nonostante la facile riconoscibilità, se il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi. La deroga riguarda soltanto i vizi riconoscibili e non quelli effettivamente conosciuti: se il compratore sapeva del difetto, l’assicurazione contraria del venditore non gli giova.

La norma non richiede che il vizio sia apparente, cioè visibile all’esterno, ma che sia facilmente riconoscibile: un difetto può essere visibile e tuttavia richiedere indagini tecniche per essere compreso nella sua reale portata, e in tal caso la garanzia resta operante.

Profili applicativi

Il giudizio di riconoscibilità è rimesso al giudice di merito e va condotto in concreto, tenendo conto delle circostanze della vendita, della natura della cosa e della qualità del compratore. Nella vendita di un immobile datato, ad esempio, si esige un esame più attento dello stato di manutenzione e dei segni premonitori di difetti come l’umidità; a un operatore professionale si richiede maggiore accortezza rispetto a un privato. Il limite, tuttavia, è fermo: la diligenza esigibile non arriva mai a imporre accertamenti specialistici, e il ricorso necessario all’esperto segna il confine oltre il quale il vizio non è più facilmente riconoscibile, anche per il compratore professionista.

Il momento rilevante è di regola quello della conclusione del contratto; ma quando la consegna avviene dopo, la riconoscibilità si valuta al momento in cui il compratore riceve la cosa ed è in grado di esaminarla. L’aver visto un campione o un articolo esposto in negozio non basta se il bene consegnato è un altro esemplare.

Errori frequenti sono, per il compratore, sottoscrivere clausole in cui dichiara di aver visionato il bene e di accettarlo nello stato in cui si trova senza verificarne il contenuto, perché possono valere come indizio di conoscenza; per il venditore, inserire dichiarazioni generiche di assenza di vizi o di regolarità, che fanno rivivere la garanzia per i difetti riconoscibili. Resta distinta la clausola di esclusione o limitazione della garanzia, regolata dall’art. 1490, secondo comma, c.c., che non opera se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 giugno 2024, n. 16592: la norma distingue la conoscenza dei vizi dalla loro facile riconoscibilità e riferisce solo alla seconda la persistenza della garanzia in caso di dichiarazione del venditore; accertata la conoscenza effettiva di un vano abusivo, la garanzia è esclusa nonostante la clausola di regolarità.
  • Cassazione civile, sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1592: la dichiarazione del venditore che il bene è esente da vizi fa rivivere la garanzia per i vizi facilmente riconoscibili ma non effettivamente conosciuti; il principio si applica anche alla cessione d’azienda con riferimento alle attrezzature.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 aprile 2022, n. 12606: l’onere di diligenza del compratore non può spingersi fino al ricorso a esperti o a indagini specialistiche; la manomissione del contachilometri, rilevabile solo con accertamenti tecnici, non è vizio facilmente riconoscibile neppure per l’acquirente professionista del settore.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 16 giugno 2021, n. 17058: il grado di diligenza va apprezzato in concreto; nell’acquisto di un immobile datato, con segnali di umidità e condizioni non rassicuranti rilevabili anche dall’esterno, è esigibile un esame più accurato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 27 agosto 2013, n. 19672: la norma richiede la facile riconoscibilità e non l’apparenza; fessurazioni dovute a problemi strutturali dell’edificio, comprensibili nella loro portata solo con indagini tecniche, non escludono la garanzia.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2016, n. 23521: se la consegna è successiva alla conclusione del contratto, la riconoscibilità si valuta al momento in cui il compratore riceve la merce; non rileva che i mobili fossero stati visionati in esposizione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1491 c.c. presuppone l’art. 1490 c.c. sulla nozione di vizio e si coordina con il secondo comma della stessa norma sulle clausole di esonero. Le azioni escluse sono quelle degli artt. 1492 e 1494 c.c.; i termini di denuncia e prescrizione dell’art. 1495 c.c. riguardano i vizi non conosciuti né riconoscibili. Un criterio analogo di conoscibilità opera per gli oneri non apparenti (art. 1489 c.c.), per l’appalto (art. 1667 c.c., che esclude la garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili se l’opera è stata accettata) e per la locazione (art. 1578 c.c.). Nella vendita al consumatore la rilevanza delle caratteristiche note al compratore è regolata dalle disposizioni del codice del consumo sui requisiti di conformità (artt. 128 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).