Art. 1490 c.c. Garanzia per i vizi della cosa venduta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1490 c.c. apre il gruppo di disposizioni dedicate alla garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490-1497 c.c.) e dà contenuto alla terza delle obbligazioni principali del venditore elencate dall’art. 1476 c.c., quella di garantire il compratore dai vizi della cosa. La norma individua il presupposto della garanzia, cioè l’esistenza di difetti materiali che incidono sull’utilità o sul valore del bene, e fissa il limite entro il quale le parti possono derogarvi.
La ratio è la tutela dell’equilibrio tra le prestazioni: il compratore paga un prezzo commisurato a una cosa sana, e se la cosa consegnata è difettosa lo scambio risulta alterato. Secondo la ricostruzione accolta dalle Sezioni Unite, la consegna di una cosa viziata non integra l’inadempimento di un’obbligazione in senso tecnico, ma l’imperfetta attuazione del risultato traslativo: il venditore non promette un determinato modo di essere della cosa, bensì si trova in una posizione di soggezione rispetto ai rimedi che la legge accorda al compratore. Di qui il carattere oggettivo della garanzia, che opera anche senza colpa del venditore. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il primo comma definisce il vizio redibitorio: un’imperfezione materiale della cosa, attinente al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione, che presenta alternativamente due caratteri:
Il vizio deve essere anteriore alla vendita o comunque esistente al momento in cui il rischio passa al compratore, e deve essere occulto: l’art. 1491 c.c. esclude infatti la garanzia per i vizi conosciuti o facilmente riconoscibili. La garanzia si applica anche alle cose usate, purché si distingua il vizio dal normale logorio dovuto all’uso, che il compratore accetta acquistando un bene non nuovo.
Il secondo comma consente di escludere o limitare la garanzia con un patto, ma lo priva di effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi al compratore. La mala fede presuppone la conoscenza effettiva del difetto e il silenzio consapevole; non basta che il venditore lo ignorasse per colpa, anche grave.
La disposizione non indica i rimedi, che sono previsti dagli artt. 1492 e 1493 c.c. (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo, le cosiddette azioni edilizie) e dall’art. 1494 c.c. (risarcimento del danno), soggetti ai termini dell’art. 1495 c.c.
Profili applicativi
Il primo passaggio, in ogni controversia, è la qualificazione del difetto. Il vizio redibitorio va tenuto distinto dalla mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), che riguarda la natura della cosa e la sua appartenenza a una specie diversa nell’ambito del medesimo genere, e dalla consegna di aliud pro alio, che ricorre quando il bene è del tutto diverso da quello pattuito o radicalmente inidoneo alla sua funzione economico-sociale. La distinzione non è teorica: solo vizi e mancanza di qualità sono soggetti alla denuncia entro otto giorni e alla prescrizione annuale, mentre l’aliud pro alio apre l’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento dell’art. 1453 c.c., con prescrizione decennale.
Sul piano probatorio, il compratore che agisce con le azioni edilizie deve dimostrare l’esistenza del vizio, anche mediante presunzioni; non può limitarsi ad allegarlo addossando al venditore la prova di aver consegnato una cosa sana, perché non opera il regime previsto per l’inesatto adempimento delle obbligazioni. Ne deriva, nella pratica, l’importanza di cristallizzare tempestivamente lo stato del bene, se del caso con un accertamento tecnico preventivo.
Nella vendita immobiliare la casistica più frequente riguarda infiltrazioni, umidità, difetti degli impianti e irregolarità urbanistiche o catastali. Queste ultime non incidono sulla validità del contratto quando l’atto menziona un titolo edilizio esistente e riferibile all’immobile, anche se la costruzione se ne discosta: la difformità resta allora un problema di tutela del compratore, da ricondurre, a seconda della gravità e della sanabilità, ai vizi, alla mancanza di qualità, all’aliud pro alio o agli oneri non apparenti dell’art. 1489 c.c. Errore frequente è affidarsi alla clausola di esonero dalla garanzia senza valutare se il venditore conoscesse i difetti, ipotesi nella quale il patto non lo protegge.
Quando il venditore è un professionista e il compratore un consumatore, la garanzia codicistica cede il passo alla garanzia di conformità del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), oggi contenuta negli artt. 128 e seguenti come riformulati dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022: il venditore risponde dei difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna (art. 133), l’azione si prescrive in ventisei mesi, i difetti emersi entro un anno si presumono originari (art. 135) e i rimedi seguono una gerarchia che privilegia riparazione e sostituzione (art. 135-bis). Il codice civile resta applicabile solo per quanto non previsto dalla disciplina speciale (art. 135-septies).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1490 c.c. si coordina con l’art. 1476, n. 3, c.c., che colloca la garanzia tra le obbligazioni principali del venditore; con l’art. 1491 c.c. sull’esclusione della garanzia; con gli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. sui rimedi e con l’art. 1495 c.c. su decadenza e prescrizione. L’art. 1497 c.c. disciplina la mancanza di qualità, l’art. 1489 c.c. i vizi di natura giuridica consistenti in oneri o diritti di terzi non apparenti, l’art. 1512 c.c. la garanzia convenzionale di buon funzionamento. La consegna di aliud pro alio ricade nell’art. 1453 c.c. Per l’appalto valgono le regole autonome degli artt. 1667 e 1669 c.c.; per le vendite al consumatore, gli artt. 128 e seguenti del codice del consumo. Sul versante urbanistico rilevano l’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e gli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.