Art. 1498 c.c. Pagamento del prezzo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1498 c.c. apre la sezione dedicata alle obbligazioni del compratore e disciplina la principale di esse, il pagamento del prezzo, corrispettivo del trasferimento che definisce la vendita (art. 1470 c.c.). La norma fissa il tempo e il luogo dell’adempimento, rinviando anzitutto all’accordo delle parti e dettando, in mancanza, regole suppletive.
La ratio delle regole legali è assicurare la contestualità dello scambio: se nulla è stabilito, la cosa e il prezzo passano di mano nello stesso momento e nello stesso luogo, così che nessuna delle parti debba fare credito all’altra. Quando invece il pagamento è differito, la legge lo colloca presso il venditore, che in quel momento è creditore. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La disposizione è speciale rispetto all’art. 1182 c.c., che regola in generale il luogo dell’adempimento delle obbligazioni, e prevale su di esso. Il ritardo nel pagamento espone il compratore agli interessi moratori e, se grave, alla risoluzione del contratto (artt. 1453 e 1455 c.c.); per la vendita di cose mobili l’art. 1517 c.c. prevede la risoluzione di diritto quando il compratore non si presenta a ricevere la cosa.
Profili applicativi
Il terreno di maggiore rilievo pratico è la competenza territoriale. Per le cause relative alle obbligazioni, l’art. 20 c.p.c. consente di adire anche il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). Nelle azioni del venditore per il pagamento del prezzo, quando il pagamento non era contestuale alla consegna e manca un patto contrario espresso e inequivoco, il luogo di adempimento è il domicilio del venditore secondo il terzo comma: il venditore può quindi agire, anche in via monitoria, davanti al giudice della propria sede. Non serve, a questo fine, la verifica della liquidità del credito richiesta per l’art. 1182, terzo comma, c.c., e il contratto concluso verbalmente non fa eccezione. Anche la clausola che indica come luogo di pagamento quello in cui si trova il compratore alla consegna vale solo per l’adempimento spontaneo: in caso di inadempimento seguito da azione giudiziale torna a operare la regola legale.
Un secondo profilo riguarda il rapporto tra pagamento e adempimento del venditore. Il compratore può rifiutare il pagamento del prezzo o del saldo, opponendo l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), quando il venditore non abbia consegnato la cosa o i documenti necessari, purché il rifiuto sia proporzionato e conforme a buona fede; nella vendita immobiliare il caso tipico è la mancata consegna del certificato di agibilità o dell’immobile libero da persone. L’art. 1481 c.c. consente inoltre di sospendere il pagamento se il compratore ha ragione di temere la rivendica della cosa da parte di terzi.
Errore frequente è ritenere che il pagamento del prezzo sia condizione del trasferimento: nella vendita con effetti reali la proprietà passa con il consenso, e il mancato pagamento dà luogo soltanto ai rimedi contro l’inadempimento, salvo che le parti abbiano pattuito la riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1498 c.c. deroga all’art. 1182 c.c. sul luogo dell’adempimento e si coordina con l’art. 1183 c.c. sul tempo. Il collegamento con la consegna richiama gli artt. 1476, 1477 e 1510 c.c.; gli interessi sul prezzo sono regolati dall’art. 1499 c.c., quelli moratori dagli artt. 1219 e 1224 c.c. e, nelle transazioni commerciali, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I rimedi del venditore insoddisfatto sono la risoluzione (artt. 1453 e 1517 c.c.) e l’esecuzione coattiva (art. 1515 c.c.); quelli del compratore, l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e la sospensione per pericolo di rivendica (art. 1481 c.c.). Sul piano processuale rilevano gli artt. 20 e 38 c.p.c.