Art. 1498 c.c. Pagamento del prezzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1498 c.c. apre la sezione dedicata alle obbligazioni del compratore e disciplina la principale di esse, il pagamento del prezzo, corrispettivo del trasferimento che definisce la vendita (art. 1470 c.c.). La norma fissa il tempo e il luogo dell’adempimento, rinviando anzitutto all’accordo delle parti e dettando, in mancanza, regole suppletive.

La ratio delle regole legali è assicurare la contestualità dello scambio: se nulla è stabilito, la cosa e il prezzo passano di mano nello stesso momento e nello stesso luogo, così che nessuna delle parti debba fare credito all’altra. Quando invece il pagamento è differito, la legge lo colloca presso il venditore, che in quel momento è creditore. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: il compratore deve pagare nel termine e nel luogo fissati dal contratto. L’autonomia delle parti è piena: possono prevedere pagamenti anticipati, rateali o differiti, mediante bonifico, assegni, titoli cambiari o accollo di debiti.
  • Secondo comma: in mancanza di pattuizione e salvi usi diversi, il pagamento avviene al momento della consegna e nel luogo in cui questa si esegue. Nella vendita con spedizione, poiché il venditore si libera consegnando la cosa al vettore (art. 1510 c.c.), il luogo della consegna è quello della rimessione al vettore.
  • Terzo comma: se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

La disposizione è speciale rispetto all’art. 1182 c.c., che regola in generale il luogo dell’adempimento delle obbligazioni, e prevale su di esso. Il ritardo nel pagamento espone il compratore agli interessi moratori e, se grave, alla risoluzione del contratto (artt. 1453 e 1455 c.c.); per la vendita di cose mobili l’art. 1517 c.c. prevede la risoluzione di diritto quando il compratore non si presenta a ricevere la cosa.

Profili applicativi

Il terreno di maggiore rilievo pratico è la competenza territoriale. Per le cause relative alle obbligazioni, l’art. 20 c.p.c. consente di adire anche il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). Nelle azioni del venditore per il pagamento del prezzo, quando il pagamento non era contestuale alla consegna e manca un patto contrario espresso e inequivoco, il luogo di adempimento è il domicilio del venditore secondo il terzo comma: il venditore può quindi agire, anche in via monitoria, davanti al giudice della propria sede. Non serve, a questo fine, la verifica della liquidità del credito richiesta per l’art. 1182, terzo comma, c.c., e il contratto concluso verbalmente non fa eccezione. Anche la clausola che indica come luogo di pagamento quello in cui si trova il compratore alla consegna vale solo per l’adempimento spontaneo: in caso di inadempimento seguito da azione giudiziale torna a operare la regola legale.

Un secondo profilo riguarda il rapporto tra pagamento e adempimento del venditore. Il compratore può rifiutare il pagamento del prezzo o del saldo, opponendo l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), quando il venditore non abbia consegnato la cosa o i documenti necessari, purché il rifiuto sia proporzionato e conforme a buona fede; nella vendita immobiliare il caso tipico è la mancata consegna del certificato di agibilità o dell’immobile libero da persone. L’art. 1481 c.c. consente inoltre di sospendere il pagamento se il compratore ha ragione di temere la rivendica della cosa da parte di terzi.

Errore frequente è ritenere che il pagamento del prezzo sia condizione del trasferimento: nella vendita con effetti reali la proprietà passa con il consenso, e il mancato pagamento dà luogo soltanto ai rimedi contro l’inadempimento, salvo che le parti abbiano pattuito la riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 26 settembre 2024, n. 25742: se il prezzo delle forniture è pagabile a trenta giorni fine mese, opera il foro speciale del domicilio del venditore ai sensi del terzo comma, non il criterio dell’art. 1182 c.c.; la designazione contrattuale del luogo dell’acquirente vale solo per l’adempimento spontaneo.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 30 giugno 2023, n. 18544: per il pagamento di merce già consegnata con pagamento non contestuale, la competenza si individua secondo la norma speciale dell’art. 1498, terzo comma, c.c. e non secondo l’art. 1182 c.c.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 24 marzo 2021, n. 8267: la regola del domicilio del venditore opera ai fini dell’art. 20 c.p.c. in mancanza di patto contrario espresso e inequivoco; la forma verbale del contratto non esclude né la liquidità del credito né l’applicazione del foro.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 16 febbraio 2021, n. 4029: nella vendita con spedizione il luogo di pagamento, in assenza di patti, coincide con quello della consegna, cioè della rimessione della merce al vettore presso lo stabilimento del venditore.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32692: in mancanza di pagamento contestuale alla consegna e di patto contrario, il pagamento si fa al domicilio del venditore, regola che vale anche per la competenza e che non è incisa dalla contestazione del credito da parte del debitore.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 5 agosto 2025, n. 22651: la mancanza del certificato di abitabilità e la persistente occupazione dell’immobile da parte di un conduttore, se il venditore si era obbligato a consegnarlo libero, possono legittimare il rifiuto del compratore di pagare il saldo del prezzo.

Rapporti con altre norme

L’art. 1498 c.c. deroga all’art. 1182 c.c. sul luogo dell’adempimento e si coordina con l’art. 1183 c.c. sul tempo. Il collegamento con la consegna richiama gli artt. 1476, 1477 e 1510 c.c.; gli interessi sul prezzo sono regolati dall’art. 1499 c.c., quelli moratori dagli artt. 1219 e 1224 c.c. e, nelle transazioni commerciali, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I rimedi del venditore insoddisfatto sono la risoluzione (artt. 1453 e 1517 c.c.) e l’esecuzione coattiva (art. 1515 c.c.); quelli del compratore, l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e la sospensione per pericolo di rivendica (art. 1481 c.c.). Sul piano processuale rilevano gli artt. 20 e 38 c.p.c.