Art. 1478 c.c. Vendita di cosa altrui

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

2. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1478 c.c. disciplina la vendita di cosa altrui, cioè il contratto con cui taluno vende un bene che, al momento della conclusione, appartiene a un terzo. Il codice del 1865 la considerava nulla; il codice vigente la ammette come contratto valido con effetti obbligatori: il trasferimento non può prodursi subito, perché nessuno può disporre di un diritto che non ha, ma il venditore assume l’obbligo di procurarlo.

La ratio è conservare l’operazione economica voluta dalle parti, che può essere perfettamente lecita e utile (si pensi a chi vende un bene che sta per acquistare, o all’intermediario che rivende), e al tempo stesso tutelare il compratore, accollando al venditore il rischio della mancata acquisizione. La norma si inserisce nel quadro dell’art. 1476, n. 2, c.c., che obbliga il venditore a far acquistare la proprietà quando l’acquisto non è effetto immediato del contratto. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • Obbligo di procurare l’acquisto (primo comma): se al momento del contratto la cosa non era del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. L’obbligo può essere adempiuto acquistando il bene dal proprietario, oppure ottenendo che il proprietario lo trasferisca direttamente al compratore, purché ciò avvenga per effetto dell’attività del venditore.
  • Acquisto automatico (secondo comma): il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista dal titolare, senza necessità di un nuovo atto. L’effetto si verifica ogni volta che, dopo la vendita, nella stessa persona coincidono la qualità di venditore e quella di proprietario, anche per successione ereditaria.

La disposizione presuppone che il compratore sia consapevole dell’altruità. Se invece la ignorava, l’art. 1479 c.c. gli consente di chiedere subito la risoluzione, salvo che il venditore gli abbia nel frattempo fatto acquistare la proprietà. La vendita di cosa altrui va distinta dalla vendita sottoposta alla condizione sospensiva dell’acquisto del bene da parte del venditore: in quest’ultima il rischio della mancata acquisizione è ripartito tra le parti e la condizione, nei contratti scritti, deve risultare chiaramente dal testo.

Profili applicativi

La responsabilità del venditore è piena: egli si accolla il rischio di non riuscire a procurarsi il bene e si libera solo provando che l’inadempimento deriva da impossibilità non imputabile (art. 1218 c.c.). Il rifiuto del proprietario di vendere non è, di per sé, causa esimente; il venditore deve dimostrare di aver fatto quanto possibile, comprese le iniziative giudiziarie, come l’esecuzione specifica di un preliminare stipulato con il proprietario. Anche il compratore consapevole dell’altruità può chiedere la risoluzione e il risarcimento, ma deve attendere la scadenza del termine pattuito o fissato dal giudice; l’alienazione del bene a terzi da parte del venditore integra inadempimento definitivo.

Un’ipotesi frequente è la vendita da parte di un solo comproprietario dell’intero bene. Si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui, che si individua sulla base della situazione oggettiva al momento del contratto: il venditore deve procurare al compratore la quota mancante, acquistandola o ottenendo la ratifica del comproprietario, mentre la buona o mala fede del compratore incide sui rimedi previsti dall’art. 1480 c.c. (risoluzione dell’intero o sola riduzione del prezzo).

Il compratore ignaro dell’altruità che abbia acquistato un immobile in buona fede, con titolo astrattamente idoneo e debitamente trascritto, può inoltre acquistarne la proprietà per usucapione decennale (art. 1159 c.c.). Sul piano fiscale, la vendita di bene dichiaratamente altrui sconta l’imposta di registro in misura fissa e quella proporzionale al momento dell’acquisto da parte del venditore.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2012, n. 10957: nella vendita di cosa altrui il venditore si accolla il rischio della mancata acquisizione e si libera solo provando l’impossibilità non imputabile; il rifiuto del terzo proprietario non è esimente, e il mero richiamo all’altruità nelle premesse non basta a configurare una condizione sospensiva.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 18 gennaio 2023, n. 1483: il diritto alla risoluzione e al risarcimento spetta anche al compratore o promissario acquirente consapevole dell’altruità, scaduto il termine per procurare il bene; l’alienazione a terzi costituisce inadempimento definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 giugno 2006, n. 14751: l’obbligo può essere adempiuto anche con la vendita diretta dal proprietario al compratore, se conseguente all’attività del venditore; il compratore ignaro può agire subito ex art. 1479 c.c., quello consapevole deve attendere il termine.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 2015, n. 24144: la vendita di cosa parzialmente altrui si configura in base alla situazione oggettiva del bene; l’acquisto automatico previsto dal secondo comma opera anche quando venditore e proprietario vengono a coincidere per successione ereditaria, e l’obbligo di procurare l’acquisto è trasmissibile agli eredi.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 4 giugno 2026, n. 17774: nella vendita dell’intero da parte del comproprietario, l’obbligo di procurare la quota altrui può essere adempiuto anche mediante la ratifica del comproprietario non venditore, ammessa per analogia con gli artt. 1398 e 1399 c.c., al quale spetta la quota proporzionale del prezzo.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 6 dicembre 2022, n. 35891: la vendita di bene dichiaratamente altrui, che differisce l’effetto reale all’acquisto da parte del venditore, si registra come la vendita sospensivamente condizionata, con imposta fissa e poi proporzionale, senza un doppio trasferimento.

Rapporti con altre norme

L’art. 1478 c.c. si coordina con l’art. 1476, n. 2, c.c. sull’obbligo di far acquistare la proprietà, con l’art. 1479 c.c. sulla buona fede del compratore e con l’art. 1480 c.c. sulla vendita di cosa parzialmente altrui. Se il compratore perde il bene per effetto dei diritti del terzo opera la garanzia per evizione (artt. 1483 e seguenti c.c.). Il regime della responsabilità è quello generale degli artt. 1218 e 1453 c.c. Analoga struttura obbligatoria presentano la vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) e la vendita di cose generiche (art. 1378 c.c.). Fuori dal contratto, il compratore può fruire dell’acquisto a non domino dei beni mobili in buona fede (art. 1153 c.c.) e dell’usucapione abbreviata degli immobili (art. 1159 c.c.).