Art. 1483 c.c. Evizione totale della cosa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’art. 1479.
2. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1483 c.c. disciplina l’evizione totale, cioè la perdita integrale del bene acquistato per effetto dei diritti che un terzo fa valere su di esso. Il termine deriva dal latino evincere, vincere in giudizio togliendo qualcosa: il compratore resta soccombente di fronte a chi dimostra un diritto prevalente sulla cosa. La norma dà attuazione alla garanzia per evizione prevista dall’art. 1476, n. 3, c.c. ed è seguita dall’art. 1484 c.c. sull’evizione parziale.
La ratio è ripristinare la situazione patrimoniale del compratore quale era prima dell’acquisto, eliminando lo squilibrio provocato dal venir meno dell’effetto traslativo. La garanzia opera sul piano oggettivo, per il solo fatto della perdita del diritto, a prescindere dalla colpa del venditore. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il primo comma obbliga il venditore a risarcire il danno al compratore che abbia subito l’evizione totale, secondo quanto previsto dall’art. 1479 c.c. per la vendita di cosa altrui: restituzione del prezzo pagato, anche se il valore della cosa è diminuito, rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per il contratto e delle spese necessarie e utili sostenute per la cosa. Il secondo comma aggiunge:
Presupposto della garanzia è un intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, non la mera affermazione di un suo diritto. La giurisprudenza riconosce quattro situazioni: il diritto del terzo accertato con sentenza passata in giudicato; il riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore nelle condizioni dell’art. 1485, secondo comma, c.c.; l’espropriazione forzata; l’espropriazione per pubblico interesse. Vi rientrano anche la confisca penale e il riscatto agrario esercitato dal titolare della prelazione. Il venditore non risponde se la perdita è dovuta a fatto del compratore.
Profili applicativi
Il punto più rilevante è la misura del risarcimento. In assenza di colpa del venditore il danno si limita all’interesse negativo: prezzo, spese del contratto, frutti restituiti, spese giudiziali e accessori. Se invece il venditore ha agito con dolo o colpa in relazione alla causa dell’evizione, ad esempio garantendo l’inesistenza di diritti di prelazione o tacendo un’ipoteca, risponde dell’intero danno, compreso il lucro cessante, che può consistere nell’incremento di valore del bene tra l’acquisto e l’evizione. Le somme dovute costituiscono debito di valore, soggetto a rivalutazione.
Quanto ai tempi, l’azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre non dalla vendita ma dal momento in cui il diritto del terzo è definitivamente accertato o il compratore è effettivamente privato del bene. Nell’espropriazione forzata conta il provvedimento che dispone la vendita, non la trascrizione del pignoramento. Il compratore può agire anche quando l’evizione è soltanto minacciata, ma l’accoglimento resta subordinato all’accertamento del diritto del terzo.
Il compratore convenuto dal terzo deve chiamare in causa il venditore: l’art. 1485 c.c. lo priva della garanzia se omette la chiamata e il venditore prova che vi erano ragioni sufficienti per respingere la domanda. Anche la transazione con il terzo non preclude la garanzia, se il compratore dimostra che l’evizione non era evitabile altrimenti. Va infine distinta l’evizione, che comporta la perdita del bene in tutto o in parte, dalla semplice restrizione del godimento derivante da oneri o diritti non apparenti, regolata dall’art. 1489 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1483 c.c. attua l’art. 1476, n. 3, c.c. e richiama l’art. 1479 c.c. per la misura del risarcimento. L’evizione parziale è regolata dall’art. 1484 c.c. con rinvio all’art. 1480 c.c.; l’art. 1485 c.c. disciplina la chiamata in causa del venditore, l’art. 1486 c.c. il caso in cui il compratore abbia evitato l’evizione pagando una somma al terzo, gli artt. 1487 e 1488 c.c. le modifiche convenzionali e l’esclusione della garanzia, con l’obbligo di restituire comunque il prezzo salvo vendita a rischio del compratore. L’art. 1489 c.c. regola gli oneri non apparenti, l’art. 1482 c.c. la cosa gravata da garanzie reali. Nella vendita forzata la responsabilità verso l’aggiudicatario evitto è disciplinata dall’art. 2921 c.c.; la prescrizione segue l’art. 2946 c.c.