1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
2. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1494 c.c. completa il sistema di tutela del compratore per i vizi della cosa venduta. Le azioni edilizie dell’art. 1492 c.c., risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ristabiliscono l’equilibrio tra le prestazioni e prescindono dalla colpa del venditore; esse però non ristorano i pregiudizi ulteriori che il vizio può provocare. A questo provvede l’azione di risarcimento, che si fonda invece sulla colpa del venditore, presunta dalla legge.
La ratio è duplice: riparare integralmente il danno del compratore e incentivare il venditore a una diligente verifica dei beni che immette sul mercato. La presunzione di colpa si giustifica con la maggiore vicinanza del venditore alla cosa e alle informazioni sul suo stato. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Primo comma: in ogni caso, cioè sia che il compratore chieda la risoluzione, sia che chieda la riduzione del prezzo, sia che non chieda né l’una né l’altra, il venditore è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. La norma pone una presunzione di colpa, o di conoscenza dei vizi, superabile solo con la prova liberatoria a carico del venditore.
Secondo comma: il venditore deve altresì risarcire i danni derivati dai vizi, cioè i pregiudizi che la cosa difettosa ha cagionato ad altri beni o alla persona del compratore, come il macchinario che danneggia la produzione o l’alimento contaminato che provoca perdite.
Il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose causalmente collegate al vizio: le spese necessarie per eliminarlo, la mancata o ridotta utilizzazione della cosa, il lucro cessante per la mancata rivendita, i danni a cose e persone. Restano fermi i limiti generali degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., e in particolare il divieto di locupletazione: sono risarcibili solo le spese strettamente necessarie, non interventi sproporzionati quando ne esistono di meno onerosi e tecnicamente idonei.
Profili applicativi
Sul piano probatorio occorre separare due profili. Il compratore deve provare l’esistenza del vizio, secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite per le azioni edilizie, oltre al danno e al nesso causale. Provato il vizio, la colpa del venditore si presume, e spetta a quest’ultimo dimostrare di averlo ignorato senza colpa. La prova liberatoria si misura sulla diligenza professionale richiesta dall’attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.): il rivenditore, anche nella grande distribuzione, non è tenuto a controllare ogni singolo prodotto, ma deve dimostrare di aver eseguito i controlli periodici o a campione suggeriti dalla normale diligenza e dagli usi del settore.
L’azione risarcitoria è autonoma: può essere proposta da sola, oppure insieme alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, e l’irrevocabilità della scelta tra queste ultime, sancita dall’art. 1492 c.c., non la pregiudica. È però soggetta agli stessi termini dell’art. 1495 c.c.: denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prescrizione annuale dalla consegna. Errore frequente è ritenere che la domanda di soli danni sfugga a tali termini, che invece la investono pienamente.
Il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento in forma specifica, di un’azione per costringere il venditore a riparare la cosa: tale rimedio esiste solo se il venditore si è impegnato a eliminare i vizi e il compratore ha accettato l’impegno, o in ipotesi previste dalla legge, come la garanzia di buon funzionamento o la vendita al consumatore. L’azione contrattuale si rivolge solo al proprio venditore; contro il produttore il compratore dispone della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. II, ord. 19 giugno 2024, n. 16891: spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi, secondo le Sezioni Unite del 2019, mentre l’art. 1494 c.c. pone a carico del venditore una presunzione di colpa superabile solo con la prova dell’ignoranza incolpevole; chi chiede il costo di acquisti sostitutivi deve provare di averli effettivamente pagati.
Cassazione civile, sez. II, ord. 13 settembre 2019, n. 22946: la norma presume la conoscenza dei vizi, anche occulti, da parte del venditore, sicché il risarcimento è escluso solo se egli fornisce la prova liberatoria; il principio vale anche nella vendita di cose usate.
Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2013, n. 26852: l’azione risarcitoria non coincide con le azioni edilizie, presuppone la colpa del venditore e si estende a tutti i danni, comprese la mancata utilizzazione della cosa e la mancata rivendita; è proponibile in alternativa o in cumulo con risoluzione e riduzione, e non è pregiudicata dall’irrevocabilità della scelta tra queste.
Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2021, n. 17812: la domanda di risarcimento può essere esercitata in via autonoma, sulla base del solo accertamento dei vizi e dell’inadempimento, senza che occorra la pronuncia di risoluzione.
Cassazione civile, sez. II, ord. 30 giugno 2021, n. 18509: il risarcimento comprende la perdita di valore del bene e le spese per la rimozione dei vizi, ma non può tradursi in arricchimento; sono escluse le spese per interventi eccessivamente onerosi rispetto ad alternative idonee.
Cassazione civile, sez. II, ord. 13 febbraio 2026, n. 3198: l’azione di risarcimento del danno dipendente dai vizi, anche se proposta senza domanda di risoluzione o di riduzione, è soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione dell’art. 1495 c.c.
Cassazione civile, sez. II, ord. 10 maggio 2024, n. 12809: la disciplina dei vizi non attribuisce un’azione di esatto adempimento per l’eliminazione dei difetti; l’obbligo di riparare sorge solo dall’impegno del venditore accettato dal compratore, e in tal caso è soggetto a prescrizione decennale.
Cassazione civile, sez. II, 5 marzo 2008, n. 6007: la norma si applica anche alla rivendita di prodotti industriali di massa; il rivenditore si libera solo provando di aver attuato controlli adeguati, periodici o a campione, sullo stato e la qualità della merce.
Rapporti con altre norme
L’art. 1494 c.c. presuppone l’art. 1490 c.c. sulla nozione di vizio e l’art. 1491 c.c. sull’esclusione della garanzia; si affianca alle azioni dell’art. 1492 c.c. ed è soggetto ai termini dell’art. 1495 c.c. Costituisce norma speciale rispetto all’art. 1218 c.c. e si integra con le regole sul danno risarcibile (artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c.) e sulla diligenza professionale (art. 1176 c.c.). Per la mancanza di qualità il risarcimento segue l’art. 1497 c.c. e la disciplina generale dell’inadempimento. Nei confronti del produttore opera la responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 114 e seguenti del codice del consumo) o l’art. 2043 c.c.; nelle vendite al consumatore restano salvi i rimedi della garanzia di conformità, mentre il risarcimento del danno continua a essere regolato dal codice civile (art. 135-septies del codice del consumo).
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Inquadramento e ratio
L’art. 1494 c.c. completa il sistema di tutela del compratore per i vizi della cosa venduta. Le azioni edilizie dell’art. 1492 c.c., risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ristabiliscono l’equilibrio tra le prestazioni e prescindono dalla colpa del venditore; esse però non ristorano i pregiudizi ulteriori che il vizio può provocare. A questo provvede l’azione di risarcimento, che si fonda invece sulla colpa del venditore, presunta dalla legge.
La ratio è duplice: riparare integralmente il danno del compratore e incentivare il venditore a una diligente verifica dei beni che immette sul mercato. La presunzione di colpa si giustifica con la maggiore vicinanza del venditore alla cosa e alle informazioni sul suo stato. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose causalmente collegate al vizio: le spese necessarie per eliminarlo, la mancata o ridotta utilizzazione della cosa, il lucro cessante per la mancata rivendita, i danni a cose e persone. Restano fermi i limiti generali degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., e in particolare il divieto di locupletazione: sono risarcibili solo le spese strettamente necessarie, non interventi sproporzionati quando ne esistono di meno onerosi e tecnicamente idonei.
Profili applicativi
Sul piano probatorio occorre separare due profili. Il compratore deve provare l’esistenza del vizio, secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite per le azioni edilizie, oltre al danno e al nesso causale. Provato il vizio, la colpa del venditore si presume, e spetta a quest’ultimo dimostrare di averlo ignorato senza colpa. La prova liberatoria si misura sulla diligenza professionale richiesta dall’attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.): il rivenditore, anche nella grande distribuzione, non è tenuto a controllare ogni singolo prodotto, ma deve dimostrare di aver eseguito i controlli periodici o a campione suggeriti dalla normale diligenza e dagli usi del settore.
L’azione risarcitoria è autonoma: può essere proposta da sola, oppure insieme alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, e l’irrevocabilità della scelta tra queste ultime, sancita dall’art. 1492 c.c., non la pregiudica. È però soggetta agli stessi termini dell’art. 1495 c.c.: denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prescrizione annuale dalla consegna. Errore frequente è ritenere che la domanda di soli danni sfugga a tali termini, che invece la investono pienamente.
Il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento in forma specifica, di un’azione per costringere il venditore a riparare la cosa: tale rimedio esiste solo se il venditore si è impegnato a eliminare i vizi e il compratore ha accettato l’impegno, o in ipotesi previste dalla legge, come la garanzia di buon funzionamento o la vendita al consumatore. L’azione contrattuale si rivolge solo al proprio venditore; contro il produttore il compratore dispone della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1494 c.c. presuppone l’art. 1490 c.c. sulla nozione di vizio e l’art. 1491 c.c. sull’esclusione della garanzia; si affianca alle azioni dell’art. 1492 c.c. ed è soggetto ai termini dell’art. 1495 c.c. Costituisce norma speciale rispetto all’art. 1218 c.c. e si integra con le regole sul danno risarcibile (artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c.) e sulla diligenza professionale (art. 1176 c.c.). Per la mancanza di qualità il risarcimento segue l’art. 1497 c.c. e la disciplina generale dell’inadempimento. Nei confronti del produttore opera la responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 114 e seguenti del codice del consumo) o l’art. 2043 c.c.; nelle vendite al consumatore restano salvi i rimedi della garanzia di conformità, mentre il risarcimento del danno continua a essere regolato dal codice civile (art. 135-septies del codice del consumo).