Art. 1489 c.c. Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’art. 1480.
2. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1489 c.c. chiude le disposizioni sulla garanzia per evizione e regola un’ipotesi intermedia: il compratore non perde il bene, ma lo acquista gravato da oneri o da diritti di terzi che ne riducono il libero godimento. Si parla in proposito di vizi giuridici della cosa, per distinguerli dai vizi materiali dell’art. 1490 c.c.
La ratio è tutelare l’affidamento del compratore che, sulla base del contratto e dello stato dei luoghi, ha ragionevolmente creduto di acquistare un diritto pieno, riequilibrando lo scambio quando il bene si rivela meno utile di quanto atteso. La tutela è però circoscritta ai pesi che il compratore non poteva conoscere: chi acquista un bene il cui onere era dichiarato, visibile o comunque noto non può dolersene. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La garanzia richiede la compresenza di più presupposti:
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo secondo l’art. 1480 c.c., e dunque la risoluzione solo se, secondo le circostanze, non avrebbe acquistato il bene gravato. Il secondo comma richiama, in quanto applicabili, gli artt. 1481 (pericolo di rivendica), 1485 (chiamata in causa del venditore), 1486 (evizione evitata dal compratore con un pagamento), 1487 (modifiche convenzionali) e 1488 c.c. (esclusione della garanzia), oltre al risarcimento del danno secondo le regole generali.
Profili applicativi
Il terreno più frequente di applicazione è quello dei vincoli urbanistici. La giurisprudenza distingue i vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali, come il piano regolatore, che una volta pubblicati si presumono conosciuti da tutti e non sono oneri non apparenti, da quelli imposti con provvedimenti particolari, come la concessione edilizia o un decreto di vincolo specifico, che il compratore può legittimamente ignorare. Rientra nell’art. 1489 c.c. anche la costruzione realizzata in difformità dal titolo edilizio, ipotesi nella quale spetta al venditore provare che il compratore conosceva la difformità. La conoscibilità va comunque apprezzata in concreto, tenendo conto della natura del vincolo, delle indicazioni contenute nell’atto e della qualità dell’acquirente: a un operatore professionale si richiede una diligenza più elevata.
Quanto ai termini, l’azione non è soggetta alla denuncia entro otto giorni né alla prescrizione annuale dell’art. 1495 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento in cui il peso è accertato in modo definitivo e non dalla conclusione del contratto. Errore frequente è confidare nella clausola con cui il venditore dichiara il bene libero da pesi: se il compratore conosceva effettivamente l’onere, la clausola non gli giova, perché prevale il principio di autoresponsabilità; viceversa, se il peso non era noto, la sola trascrizione non basta a escludere la garanzia. Va infine tenuto distinto l’art. 1489 c.c. dall’evizione: se la pretesa del terzo comporta la perdita del bene, in tutto o in parte, si applicano gli artt. 1483 e 1484 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1489 c.c. rinvia all’art. 1480 c.c. per i rimedi e agli artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 c.c. per la disciplina di dettaglio. Si distingue dagli artt. 1483 e 1484 c.c. sull’evizione, dall’art. 1482 c.c. sulla cosa gravata da garanzie reali o da pignoramento e dagli artt. 1490 e seguenti c.c. sui vizi materiali. Per le servitù rilevano gli artt. 1061 c.c. (apparenza) e 1158 c.c. (usucapione); per la locazione opponibile all’acquirente l’art. 1599 c.c.; per la pubblicità degli atti l’art. 2643 c.c. In materia urbanistica, il certificato di destinazione urbanistica previsto dall’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce lo strumento ordinario di verifica dei vincoli gravanti sui terreni.