Art. 1487 c.c. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
2. Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.