Art. 1476 c.c. Obbligazioni principali del venditore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1476 c.c. apre la sezione dedicata alle obbligazioni del venditore ed elenca quelle che il codice qualifica come principali. La norma va letta insieme al principio consensualistico dell’art. 1376 c.c.: poiché nella vendita di cosa determinata la proprietà passa con il solo consenso, gli obblighi del venditore non riguardano di regola il trasferimento in sé, ma la sua attuazione concreta e la sua stabilità nel tempo.

La disposizione delinea così il contenuto minimo della posizione del venditore, cui corrisponde l’obbligo del compratore di pagare il prezzo (art. 1498 c.c.). Accanto alle obbligazioni principali restano quelle accessorie derivanti dalla buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), come gli obblighi di informazione e di custodia. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • Consegna della cosa (n. 1): il venditore deve mettere il compratore nella disponibilità materiale del bene, nello stato in cui si trovava alla vendita e con accessori, pertinenze, frutti e documenti (art. 1477 c.c.).
  • Far acquistare la proprietà o il diritto (n. 2), quando l’acquisto non è effetto immediato del contratto: è il caso della vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), di cosa altrui (art. 1478 c.c.), di cose generiche, che richiedono l’individuazione (art. 1378 c.c.), e della vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).
  • Garanzia per evizione e per vizi (n. 3): il venditore garantisce il compratore contro la perdita del diritto per effetto di pretese di terzi (artt. 1483 e seguenti c.c.) e contro i difetti materiali della cosa (artt. 1490 e seguenti c.c.).

Le tre obbligazioni hanno natura diversa. Le prime due sono vere obbligazioni di prestazione, il cui inadempimento segue la disciplina generale (artt. 1218 e 1453 c.c.). La garanzia, pur collocata nel medesimo elenco, è intesa dalla giurisprudenza più recente non come promessa di un determinato modo di essere della cosa, bensì come assoggettamento del venditore ai rimedi previsti dalla legge, operanti anche in assenza di colpa.

Profili applicativi

La qualificazione della garanzia ha conseguenze pratiche rilevanti. Se il compratore lamenta vizi della cosa con le azioni edilizie, deve provarne l’esistenza, perché non si applica il regime dell’inesatto adempimento, nel quale al creditore basta allegare l’inadempimento. Se invece lamenta la mancata consegna o la mancata attuazione del trasferimento, valgono le regole ordinarie, e spetta al venditore dimostrare di avere adempiuto.

La garanzia per evizione, che sanziona l’inattuazione dell’obbligo traslativo, opera in base al fatto oggettivo della perdita del diritto, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza, da parte del compratore, della causa che l’ha provocata; la colpa rileva solo per estendere il risarcimento oltre l’interesse negativo. La garanzia per vizi e quella per evizione sono elementi naturali del contratto: le parti possono modificarle o escluderle, nei limiti posti dagli artt. 1487 e 1490 c.c.

Nella vendita immobiliare preceduta da un preliminare, la consegna anticipata e il pagamento del prezzo non anticipano l’effetto traslativo: le parti eseguono in anticipo le prestazioni che gli artt. 1476 e 1498 c.c. pongono a carico di venditore e compratore, e il promissario acquirente è detentore qualificato, non possessore.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 3 maggio 2019, n. 11748: l’obbligo di garanzia per vizi menzionato dall’art. 1476, n. 3, c.c. non ha ad oggetto un dovere di prestazione circa l’immunità della cosa, ma pone il venditore in soggezione rispetto ai rimedi edilizi; ne consegue che la prova dei vizi grava sul compratore.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 marzo 2024, n. 8448: richiamando le Sezioni Unite, ha precisato che l’art. 1476 c.c., nel qualificare la garanzia come obbligazione, va inteso nel senso che il venditore è legalmente assoggettato ai rimedi in cui essa si sostanzia; ha confermato il rigetto della risoluzione per mancata prova dei vizi.
  • Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 2013, n. 28580: la garanzia per evizione sanziona l’inadempimento dell’obbligazione dell’art. 1476 c.c. e consegue al mero fatto obiettivo della perdita del diritto, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza della causa da parte del compratore; si applica sia alle vendite a misura sia a quelle a corpo.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 9 settembre 2022, n. 26633: nel preliminare con consegna anticipata e pagamento del prezzo le parti anticipano solo le prestazioni che gli artt. 1476 e 1498 c.c. pongono a carico di venditore e compratore, non l’effetto traslativo.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2012, n. 10957: nella vendita di cosa altrui l’obbligo di procurare l’acquisto comporta che il venditore si accolli il rischio della mancata acquisizione e risponda ai sensi dell’art. 1218 c.c., liberandosi solo con la prova dell’impossibilità non imputabile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 settembre 2025, n. 25847: l’impegno del venditore a eliminare i vizi crea un’obbligazione di fare esterna alla garanzia; la relativa azione segue la disciplina ordinaria delle obbligazioni, con la conseguenza che al compratore basta allegare l’inesatto adempimento.

Rapporti con altre norme

L’art. 1476 c.c. è specificato dall’art. 1477 c.c. per la consegna, dagli artt. 1478-1482 c.c. per la vendita di cosa altrui e gravata da garanzie reali, dagli artt. 1483-1489 c.c. per l’evizione e gli oneri non apparenti, dagli artt. 1490-1497 c.c. per vizi e mancanza di qualità. Si coordina con l’art. 1376 c.c. sul consenso traslativo, con gli artt. 1472, 1378 e 1523 c.c. sulle vendite a effetti differiti e con l’art. 1498 c.c. sulle obbligazioni del compratore. Le regole generali sull’inadempimento (artt. 1218, 1453 e 1460 c.c.) operano per tutto ciò che la disciplina speciale non regola. Nelle vendite al consumatore la garanzia per vizi è sostituita dalla garanzia di conformità degli artt. 128 e seguenti del codice del consumo.