Art. 1476 c.c. Obbligazioni principali del venditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1476 c.c. apre la sezione dedicata alle obbligazioni del venditore ed elenca quelle che il codice qualifica come principali. La norma va letta insieme al principio consensualistico dell’art. 1376 c.c.: poiché nella vendita di cosa determinata la proprietà passa con il solo consenso, gli obblighi del venditore non riguardano di regola il trasferimento in sé, ma la sua attuazione concreta e la sua stabilità nel tempo.
La disposizione delinea così il contenuto minimo della posizione del venditore, cui corrisponde l’obbligo del compratore di pagare il prezzo (art. 1498 c.c.). Accanto alle obbligazioni principali restano quelle accessorie derivanti dalla buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), come gli obblighi di informazione e di custodia. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Le tre obbligazioni hanno natura diversa. Le prime due sono vere obbligazioni di prestazione, il cui inadempimento segue la disciplina generale (artt. 1218 e 1453 c.c.). La garanzia, pur collocata nel medesimo elenco, è intesa dalla giurisprudenza più recente non come promessa di un determinato modo di essere della cosa, bensì come assoggettamento del venditore ai rimedi previsti dalla legge, operanti anche in assenza di colpa.
Profili applicativi
La qualificazione della garanzia ha conseguenze pratiche rilevanti. Se il compratore lamenta vizi della cosa con le azioni edilizie, deve provarne l’esistenza, perché non si applica il regime dell’inesatto adempimento, nel quale al creditore basta allegare l’inadempimento. Se invece lamenta la mancata consegna o la mancata attuazione del trasferimento, valgono le regole ordinarie, e spetta al venditore dimostrare di avere adempiuto.
La garanzia per evizione, che sanziona l’inattuazione dell’obbligo traslativo, opera in base al fatto oggettivo della perdita del diritto, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza, da parte del compratore, della causa che l’ha provocata; la colpa rileva solo per estendere il risarcimento oltre l’interesse negativo. La garanzia per vizi e quella per evizione sono elementi naturali del contratto: le parti possono modificarle o escluderle, nei limiti posti dagli artt. 1487 e 1490 c.c.
Nella vendita immobiliare preceduta da un preliminare, la consegna anticipata e il pagamento del prezzo non anticipano l’effetto traslativo: le parti eseguono in anticipo le prestazioni che gli artt. 1476 e 1498 c.c. pongono a carico di venditore e compratore, e il promissario acquirente è detentore qualificato, non possessore.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1476 c.c. è specificato dall’art. 1477 c.c. per la consegna, dagli artt. 1478-1482 c.c. per la vendita di cosa altrui e gravata da garanzie reali, dagli artt. 1483-1489 c.c. per l’evizione e gli oneri non apparenti, dagli artt. 1490-1497 c.c. per vizi e mancanza di qualità. Si coordina con l’art. 1376 c.c. sul consenso traslativo, con gli artt. 1472, 1378 e 1523 c.c. sulle vendite a effetti differiti e con l’art. 1498 c.c. sulle obbligazioni del compratore. Le regole generali sull’inadempimento (artt. 1218, 1453 e 1460 c.c.) operano per tutto ciò che la disciplina speciale non regola. Nelle vendite al consumatore la garanzia per vizi è sostituita dalla garanzia di conformità degli artt. 128 e seguenti del codice del consumo.