Art. 1477 c.c. Consegna della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

2. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

3. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all’uso della cosa venduta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1477 c.c. specifica il contenuto della prima obbligazione principale del venditore indicata dall’art. 1476, n. 1, c.c., quella di consegnare la cosa al compratore. Poiché nella vendita la proprietà passa di regola per effetto del solo consenso (art. 1376 c.c.), la consegna non serve a trasferire il diritto ma a metterne il titolare nella condizione di goderne concretamente: è un’obbligazione che attua il risultato economico dello scambio.

La norma tutela l’affidamento del compratore su tre profili: lo stato materiale della cosa, la sua completezza funzionale (accessori, pertinenze e frutti) e la documentazione che ne consente l’uso e la circolazione. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • Stato della cosa (primo comma): la cosa va consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Dal contratto alla consegna il venditore ne è custode e deve conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1177 c.c.); risponde dei deterioramenti a lui imputabili, mentre il rischio del perimento fortuito, nella vendita con effetti reali immediati, grava sul compratore già proprietario.
  • Accessori, pertinenze e frutti (secondo comma): salvo diversa volontà delle parti, la cosa va consegnata con gli accessori, cioè le parti incorporate o unite materialmente per completarne la funzionalità, con le pertinenze, cioè i beni durevolmente destinati al suo servizio (art. 817 c.c.), e con i frutti maturati dal giorno della vendita, che spettano al compratore in quanto proprietario (art. 820 c.c.).
  • Titoli e documenti (terzo comma): il venditore deve consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa, cioè quelli che permettono al compratore di esercitare i poteri di godimento e di disposizione.

Luogo e tempo della consegna sono regolati dall’art. 1510 c.c. per le cose mobili e, in mancanza, dalle regole generali sull’adempimento (artt. 1182 e 1183 c.c.). L’inadempimento dell’obbligo di consegna, anche parziale, è soggetto alla disciplina generale della risoluzione e del risarcimento (artt. 1453 e 1218 c.c.).

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente riguarda la vendita immobiliare. Quanto agli accessori, sorge spesso controversia sull’asporto, prima del rogito, di sanitari, impianti, infissi o arredi fissi: poiché la regola della consegna opera automaticamente, è il venditore a dover provare il patto che li escludeva, non il compratore a dover dimostrare l’obbligo di consegnarli. È buona prassi elencare nel contratto i beni che restano e quelli che vengono asportati.

Quanto ai documenti, nella vendita di un’abitazione rientra tra quelli da consegnare il certificato di abitabilità, oggi segnalazione certificata di agibilità: requisito che incide sul legittimo godimento e sulla commerciabilità del bene, dovuto da qualsiasi venditore, costruttore o no. La sua mancanza non determina automaticamente la risoluzione: il giudice deve valutarne la gravità, distinguendo l’ipotesi di difformità insanabili, che integra aliud pro alio, quella di difformità sanabili, riconducibile alla mancanza di qualità, e quella del mero ritardo nella pratica amministrativa, fonte soltanto di risarcimento. La semplice consapevolezza del compratore non esonera il venditore; occorre una rinuncia espressa al requisito o l’assunzione su di sé dei relativi adempimenti.

Nella vendita di veicoli il venditore deve consegnare il libretto o documento di circolazione e i titoli necessari al passaggio di proprietà, attivandosi per procurarseli se non li possiede. Errore frequente è ritenere l’obbligo documentale anticipato al preliminare: esso grava sul venditore, sicché basta che i documenti siano consegnati alla stipula del definitivo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 3 ottobre 2022, n. 28613: gli accessori, a differenza delle pertinenze, sono parti integranti o materialmente unite alla cosa principale; l’art. 1477 c.c. ne impone la consegna salvo diversa volontà, sicché spetta al venditore provare il patto contrario.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 5 agosto 2025, n. 22651: il certificato di abitabilità rientra tra i documenti da consegnare ai sensi del terzo comma e non è surrogabile da certificazioni relative ad altre destinazioni; la sua mancanza può giustificare il rifiuto di pagare il saldo, e la conoscenza dell’acquirente è irrilevante salvo rinuncia espressa.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 luglio 2025, n. 19117: la mancanza del certificato di agibilità integra aliud pro alio se le difformità sono insanabili, mancanza di qualità se sono sanabili, inadempimento non grave e solo risarcitorio se dipende dal ritardo della pratica; il mero impegno del venditore a ottenerlo non lo esonera.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2017, n. 7547: l’obbligo di consegnare i documenti relativi all’uso grava sul venditore e non sul promittente venditore, sicché è sufficiente che siano consegnati alla stipula del definitivo; la mancanza temporanea del certificato non legittima automaticamente il recesso.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 novembre 1992, n. 11980: il certificato di abitabilità, attenendo a un requisito oggettivo della cosa, va consegnato da ogni venditore, senza distinzione tra costruttore e successivo proprietario.
  • Cassazione civile, sez. II, 14 maggio 2004, n. 9207: nella vendita di autoveicoli il venditore deve consegnare i documenti relativi all’uso, compreso il foglio complementare, e risponde se, non avendoli, non si attiva per procurarli tempestivamente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1477 c.c. attua l’art. 1476, n. 1, c.c. e presuppone gli artt. 817-819 c.c. sulle pertinenze e 820-821 c.c. sui frutti. Il tempo e il luogo della consegna sono disciplinati dagli artt. 1182, 1183 e 1510 c.c., mentre la custodia della cosa fino alla consegna segue l’art. 1177 c.c. L’inadempimento rientra negli artt. 1218, 1453 e 1460 c.c.; i difetti della cosa consegnata ricadono invece nella garanzia per vizi (artt. 1490 e seguenti c.c.) o nella disciplina della mancanza di qualità (art. 1497 c.c.). Per l’agibilità degli edifici rilevano gli artt. 24 e seguenti del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.