Art. 1493 c.c. Effetti della risoluzione del contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

2. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.