Art. 1492 c.c. Effetti della garanzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

2. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

3. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1492 c.c. si colloca nella sezione del codice dedicata alle obbligazioni del venditore e completa la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, la cui fattispecie è descritta dall’art. 1490 c.c.: il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La norma stabilisce quali rimedi spettano al compratore quando la garanzia è dovuta: le cosiddette azioni edilizie, cioè l’azione redibitoria, volta alla risoluzione del contratto, e l’azione estimatoria o quanti minoris, volta alla riduzione del prezzo.

La ratio è quella di ristabilire l’equilibrio tra le prestazioni alterato dalla consegna di un bene difettoso. Le due azioni operano sul piano oggettivo, a prescindere dalla colpa del venditore: si fondano sul solo dato dell’esistenza del vizio, mentre il ristoro degli ulteriori pregiudizi è affidato all’azione di risarcimento prevista dall’art. 1494 c.c., che presuppone invece la colpa. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in tre commi.

  • Scelta del rimedio (primo comma): il compratore può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Il potere di scelta incontra un limite negli usi, che per determinati vizi possono escludere la risoluzione, lasciando al compratore la sola riduzione.
  • Irrevocabilità della scelta (secondo comma): la scelta diventa irrevocabile quando è manifestata con la domanda giudiziale. Si esprime così il principio electa una via non datur recursus ad alteram, per cui, una volta imboccata una strada, non si può ripiegare sull’altra. Prima della domanda giudiziale, la scelta compiuta in via stragiudiziale resta revocabile.
  • Perimento, alienazione e trasformazione della cosa (terzo comma): se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore conserva il diritto alla risoluzione; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, oppure se questi l’ha alienata o trasformata, egli può chiedere soltanto la riduzione del prezzo.

Le due azioni presuppongono la tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta e si prescrivono in un anno dalla consegna, secondo l’art. 1495 c.c. La gravità del vizio non va misurata con il criterio della non scarsa importanza dell’inadempimento dettato dall’art. 1455 c.c.: la garanzia per vizi costituisce una disciplina speciale e completa, che individua da sé la soglia di rilevanza del difetto.

Profili applicativi

Il primo problema pratico riguarda la formulazione delle domande. La giurisprudenza ha a lungo discusso se il compratore possa proporre la risoluzione in via principale e la riduzione del prezzo in via subordinata. L’orientamento più recente ammette il cumulo subordinato, ritenendo che l’irrevocabilità impedisca il ripensamento successivo ma non la proposizione graduata dei due rimedi nello stesso atto; resta però consigliabile una formulazione accurata, dato che un indirizzo precedente ne aveva affermato l’incompatibilità logica. La regola dell’irrevocabilità non impedisce inoltre di mutare domanda quando emergano vizi nuovi e diversi da quelli originariamente dedotti.

Sul piano probatorio, spetta al compratore dimostrare l’esistenza del vizio e le sue caratteristiche, senza poter invocare il regime di favore previsto per l’inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione. Non costituisce riconoscimento del vizio l’intervento del venditore che si presti a revisioni o riparazioni per ragioni di cortesia commerciale. Quanto alla misura della riduzione, il minor valore si ricava confrontando il prezzo pagato con quello che il compratore avrebbe corrisposto se avesse conosciuto i vizi al momento della vendita.

Il terzo comma è interpretato in chiave restrittiva: l’alienazione o la trasformazione della cosa preclude la risoluzione solo se manifesta in modo univoco la volontà del compratore di accettare il bene nonostante i difetti. Se la restituzione in natura diviene impossibile, l’obbligo restitutorio si converte automaticamente in obbligo di restituzione per equivalente. Errore frequente è confondere i vizi con l’aliud pro alio, cioè la consegna di un bene radicalmente diverso o del tutto inidoneo alla sua funzione: in tal caso si applica la risoluzione ordinaria per inadempimento, sottratta ai termini brevi dell’art. 1495 c.c. e alle preclusioni dell’art. 1492 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 agosto 2025, n. 23819: risoluzione e riduzione del prezzo sono rimedi alternativi e la scelta compiuta con la domanda giudiziale è irrevocabile, ma il compratore può cumularli nello stesso giudizio legandoli da un nesso di subordinazione; la riproposizione dell’una o dell’altra azione in un nuovo giudizio resta preclusa dal giudicato formatosi sulla prima.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 agosto 2015, n. 17138: secondo un indirizzo più rigoroso, da cui si discosta la pronuncia appena ricordata, la domanda di riduzione proposta in subordine alla risoluzione è inammissibile per l’incompatibilità logico-giuridica dei due rimedi, e la successiva rinuncia alla risoluzione non fa rivivere la domanda subordinata.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 18 luglio 2022, n. 22539: il principio di irrevocabilità trova il suo limite nell’identità del vizio fatto valere; se emergono vizi ulteriori e diversi, che integrano un inadempimento distinto e più grave, il compratore può modificare la domanda di riduzione in domanda di risoluzione, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2013, n. 26852: l’azione risarcitoria dell’art. 1494 c.c. è distinta dalle azioni edilizie e presuppone la colpa del venditore; essa può essere proposta in alternativa o cumulativamente con la risoluzione o con la riduzione del prezzo, e l’irrevocabilità della scelta non la pregiudica.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 26 settembre 2024, n. 25747: il compratore che agisce in redibitoria o in estimatoria deve provare l’esistenza dei vizi, valutati secondo la disciplina speciale dell’art. 1490 c.c. e non secondo l’art. 1455 c.c.; le riparazioni eseguite dal venditore a fini di mera fidelizzazione del cliente non valgono come riconoscimento del difetto.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 31 gennaio 2018, n. 2429: l’alienazione o la trasformazione del bene preclude la risoluzione solo se esprime univocamente la volontà di accettare la cosa, e la preclusione riguarda gli eventi anteriori alla domanda; la vendita avvenuta in corso di causa non nuoce al compratore, la restituzione si converte in restituzione per equivalente e va calcolata sul valore effettivo del bene viziato.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 2023, n. 18998: la disciplina della garanzia per vizi, speciale rispetto all’art. 1453 c.c., non esprime principi generali applicabili alla consegna di aliud pro alio; anche quando la risoluzione per vizi non è preclusa nonostante il perimento del bene, la restituzione per equivalente opera senza necessità di specifica domanda.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 dicembre 2023, n. 36303: nella riduzione del prezzo il minor valore si determina confrontando il prezzo pagato con quello che il compratore avrebbe versato conoscendo i vizi; la successiva rivendita del bene a prezzo superiore non esclude il rimedio, specie se il secondo acquirente si sia fatto carico delle spese di eliminazione dei difetti.

Rapporti con altre norme

L’art. 1492 c.c. presuppone l’art. 1490 c.c., che definisce i vizi rilevanti, e l’art. 1491 c.c., che esclude la garanzia per i vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal compratore. L’art. 1493 c.c. regola gli effetti della risoluzione, imponendo la restituzione del prezzo e delle spese da un lato e della cosa dall’altro; l’art. 1494 c.c. disciplina il risarcimento del danno; l’art. 1495 c.c. fissa i termini di denuncia e di prescrizione. Per la mancanza delle qualità promesse o essenziali opera l’art. 1497 c.c., mentre per il cattivo funzionamento nella vendita con garanzia di buon funzionamento provvede l’art. 1512 c.c. Nelle vendite di beni di consumo tra professionista e consumatore la tutela è invece affidata agli artt. 128 e seguenti del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che prevedono una gerarchia di rimedi diversa, con priorità per il ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione.