Art. 1475 c.c. Spese della vendita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.