Art. 343 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalità giuridica e gestione autonoma.
2. L’Istituto è autorizzato altresì a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione è autonoma e ha bilancio distinto.