Art. 353 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il Comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, è composto dal podestà che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall’Istituto e l’altro dall’autorità militare.