Art. 352 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il Comitato provinciale è costituito nei capoluoghi di provincia con sede presso l’Intendenza di finanza ed è composto dall’intendente, che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall’ingegnere capo del Genio civile e dal podestà, o da loro delegati, nonché dal fiduciario provinciale dell’Associazione generale fascista del pubblico impiego.
2. Ogni comitato ha un segretario nominato dall’intendente tra gli impiegati statali del capoluogo della provincia.