Art. 352 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Comitato provinciale è costituito nei capoluoghi di provincia con sede presso l’Intendenza di finanza ed è composto dall’intendente, che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall’ingegnere capo del Genio civile e dal podestà, o da loro delegati, nonché dal fiduciario provinciale dell’Associazione generale fascista del pubblico impiego.

2. Ogni comitato ha un segretario nominato dall’intendente tra gli impiegati statali del capoluogo della provincia.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.