Art. 342 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. È riservata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi la facoltà di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere l’uso degli alloggi e degli accessori.