Art. 356 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le prestazioni dei componenti gli organi dell’Istituto sono gratuite. Si fa soltanto luogo al pagamento delle spese sostenute e degli studi necessari all’adempimento delle prestazioni stesse nonché alla corresponsione di una medaglia di presenza di L. 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561 per seduta a favore dei membri del Comitato centrale - escluso il presidente - e del segretario.

2. Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all’anno per ciascun componente.

3. Le funzioni del Segretario generale dell’Istituto sono retribuite a norma del regolamento per il personale dell’Istituto stesso.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.