Art. 351 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Al presidente dell’Istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato. Ad esso è assegnata una indennità di carica da fissarsi, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.