Art. 351 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Al presidente dell’Istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato. Ad esso è assegnata una indennità di carica da fissarsi, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.