Art. 355 T.U. Edilizia Popolare La rappresentanza legale dell’Istituto spetta al suo presidente

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Nei capoluoghi di provincia la rappresentanza dell’Istituto compete ai comitati provinciali e nelle altre località ai comitati locali.

2. La rappresentanza dell’Istituto nel comune di Augusta verrà disciplinata con norme da emanarsi mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

3. La rappresentanza dell’Istituto spetta, a tutti gli effetti, a Rodi ed a Lero al Governatore delle Isole Egee e nelle colonie ai rispettivi governatori.

4. In pendenza della emanazione delle norme di cui all’art. 345, lettera h), la rappresentanza dell’Istituto nell’Africa Orientale italiana è demandata al Vice Governatore generale, con facoltà di delega ad uno o più funzionari di Governo e con osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni che regolano l’Istituto stesso.

5. L’Istituto può avvalersi per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell’Avvocatura dello Stato.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.