Art. 346 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Istituto può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:

2. 1° acquistare terreni e renderli edificabili;

3. 2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell’art. 374;

4. 3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l’adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse;

5. 4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.