Art. 350 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Comitato centrale è convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso è chiamato a deliberare:

a) sul regolamento interno e sul trattamento del personale;

b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;

c) sui programmi di costruzione;

d) sull’ordinamento dei servizi tecnici, amministrativi e di ragioneria presso la sede centrale ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali;

e) su tutti gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l’Istituto;

f) sull’opportunità di avvalersi dell’opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell’edilizia popolare.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.