Art. 350 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il Comitato centrale è convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso è chiamato a deliberare:
a) sul regolamento interno e sul trattamento del personale;
b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
c) sui programmi di costruzione;
d) sull’ordinamento dei servizi tecnici, amministrativi e di ragioneria presso la sede centrale ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali;
e) su tutti gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l’Istituto;
f) sull’opportunità di avvalersi dell’opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell’edilizia popolare.