Art. 345 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Istituto svolge la propria attività:

a) nei comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Messina e di Reggio Calabria, per le quali città valgono le disposizioni di cui al titolo I della Parte seconda;

b) a Taranto, anche per gli alloggi che, per un importo di lire 3.000.000 prelevabili dal fondo di cui all’art. 364, comma primo, l’Istituto è autorizzato a costruire per essere concessi in locazione agli Ufficiali della R. marina, ivi in servizio permanente effettivo, e coi benefici di cui agli articoli 370 e 371. A questi alloggi, per quanto non previsto dagli articoli 382 e 383, sono applicabili le disposizioni che disciplinano la normale attività dell’Istituto per la costruzione o gestione delle case destinate agli impiegati dello Stato;

c) a Rodi, dove l’Istituto, avvalendosi delle somme di cui al penultimo comma dell’art. 364, è autorizzato a costruire ed assegnare case nei limiti di spesa di non oltre un milione e mezzo, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la guerra;

d) a Lero, dove l’Istituto è autorizzato, in base a norme che occorrendo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, a costruire ed assegnare case nel limite di spesa di non oltre un milione e mezzo, avvalendosi dei fondi di cui al penultimo comma dell’art. 364;

e) in Somalia od anche nelle altre colonie dove l’Istituto, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l’Africa Italiana e pei lavori pubblici, è autorizzato, coi fondi di cui al penultimo comma dell’art. 364, a costruire ed assegnare case fino all’importo massimo di tre milioni nella Somalia e nei limiti da determinarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, nelle altre colonie;

f) nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, agli effetti della costruzione di fabbricati destinati ad alloggi per ufficiali e sottufficiali del R. Esercito, senza le limitazioni contenute alla lettera a);

g) nel Comune di Augusta;

h) nelle località dell’Africa Orientale italiana nelle quali sarà riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l’Africa italiana e per i lavori pubblici, salvo restando il disposto di cui alla lettera e). In dette norme sarà anche determinato quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all’attività che l’Istituto svolge nel Regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti alle costruzioni qui previste.(28)

Testo in vigore dal 14 novembre 1965

Note di aggiornamento

Aggiornamento (28)

La L. 7 ottobre 1965, n. 1169 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “L’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che nelle località già indicate dall’articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano particolari esigenze, può costruire alloggi per la generalità degli impiegati anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.