Art. 354 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l’Istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località.
1. Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l’Istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località.
Testo in vigore dal 20 agosto 1938
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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