Art. 348 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sono organi dell’Istituto:
a) il Comitato centrale di amministrazione;
b) i Comitati provinciali;
c) i Comitati locali nelle città non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali;
d) il Governatore delle Isole dell’Egeo per le costruzioni in Rodi ed in Lero;
e) i Governatori per le costruzioni effettuate nelle Colonie di loro giurisdizione.
f) il Vice-Governatore Generale per l’Africa Orientale Italiana.