Art. 348 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sono organi dell’Istituto:

a) il Comitato centrale di amministrazione;

b) i Comitati provinciali;

c) i Comitati locali nelle città non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali;

d) il Governatore delle Isole dell’Egeo per le costruzioni in Rodi ed in Lero;

e) i Governatori per le costruzioni effettuate nelle Colonie di loro giurisdizione.

f) il Vice-Governatore Generale per l’Africa Orientale Italiana.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.