Art. 6 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 6 Cost. è tra i principi fondamentali della Carta e stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La disposizione, nella sua formula concisa, esprime una scelta di fondo: l’unità della Repubblica (art. 5 Cost.) non coincide con l’uniformità culturale, e la lingua, quale elemento essenziale dell’identità individuale e collettiva, merita una protezione specifica quando è parlata da comunità minoritarie insediate sul territorio nazionale.

La norma è espressione dei principi del pluralismo (art. 2 Cost.) e dell’eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che vietano discriminazioni fondate sulla lingua e impongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle minoranze di conservare la propria identità. Il testo non è mai stato modificato. Per molti decenni la sua attuazione è rimasta affidata agli statuti delle Regioni speciali di confine (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e alle relative norme di attuazione; una disciplina generale è giunta solo con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulle minoranze linguistiche storiche.

Contenuto della disposizione

L’art. 6 Cost. presenta alcuni tratti caratteristici:

  • norma di principio a efficacia mediata: la tutela richiede l’intervento del legislatore (“con apposite norme”), che deve individuare le minoranze protette, gli strumenti di tutela e le strutture organizzative e finanziarie necessarie;
  • destinatari: l’obbligo grava sulla Repubblica nel suo insieme, quindi su Stato, Regioni ed enti locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;
  • oggetto: la protezione riguarda le comunità linguistiche minoritarie e, attraverso di esse, i diritti dei singoli appartenenti all’uso della propria lingua nella scuola, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei procedimenti giudiziari, nella toponomastica e nei mezzi di comunicazione;
  • limite trasversale: il principio si oppone a misure che determinino assimilazioni forzate o compromettano il libero sviluppo dei gruppi linguistici, quale che sia la materia disciplinata.

La legge n. 482 del 1999 riconosce dodici minoranze linguistiche storiche (tra le quali le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo) e fonda la tutela sul criterio territoriale: i diritti linguistici operano negli ambiti delimitati con la procedura dell’art. 3 della legge. Resta ferma la posizione dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, affermata dall’art. 1 della stessa legge.

Profili applicativi

La questione pratica più frequente riguarda l’uso della lingua minoritaria nel processo. Il codice di procedura penale (art. 109, comma 2, c.p.p.) riconosce al cittadino appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta il diritto di essere interrogato o esaminato nella propria lingua e di ottenere la traduzione degli atti a lui diretti, ma solo davanti all’autorità giudiziaria competente sul territorio di insediamento della minoranza. Per la provincia di Bolzano opera un regime speciale (d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574), che consente alla parte di scegliere la lingua del processo.

Occorre distinguere la tutela delle minoranze linguistiche dal diritto all’interprete dello straniero o di chi non conosce l’italiano, che trova fondamento nel diritto di difesa (art. 24 Cost.) e nell’art. 143 c.p.p. Altro tema ricorrente è il riparto di competenze tra Stato e Regioni: le Regioni possono adottare misure di promozione nelle materie di propria competenza, ma l’individuazione delle minoranze da proteggere spetta al legislatore statale, sicché è illegittima la legge regionale che qualifichi come lingua minoritaria un idioma non incluso nell’elenco statale o che configuri l’intera popolazione regionale come minoranza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 28 dicembre 1970, n. 192: il principio di tutela delle minoranze linguistiche, affermato dall’art. 6 e specificato negli statuti speciali, si oppone a misure che producano assimilazioni forzate tra gruppi linguistici e opera come limite trasversale alla legislazione statale e locale; illegittimo l’obbligo di assunzione numerica imposto alle piccole aziende agricole familiari delle zone mistilingue.
  • Corte costituzionale, 29 ottobre 1999, n. 406: dall’art. 6 non discende un vincolo ad adottare il criterio personale anziché quello territoriale; il legislatore può legittimamente circoscrivere i diritti linguistici nel processo alle autorità competenti sul territorio di insediamento della minoranza, tenendo conto dei diritti degli altri soggetti e delle esigenze organizzative.
  • Corte costituzionale, ord. 19 ottobre 2006, n. 337: la facoltà dell’imputato appartenente alla minoranza di lingua tedesca di scegliere la lingua del processo, anche diversa da quella materna, realizza un ragionevole bilanciamento tra tutela della minoranza e diritto di difesa, che interferiscono senza sovrapporsi.
  • Corte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 159: la legge n. 482 del 1999 si ispira al principio territoriale; è illegittima la legge regionale che, per l’insegnamento della lingua friulana, trasformava il silenzio dei genitori in assenso, in contrasto con la regola statale che richiede una scelta espressa per avvalersene.
  • Corte costituzionale, 13 maggio 2010, n. 170: in un giudizio su una legge regionale piemontese, la norma che rinvia alle procedure dell’art. 3 della legge n. 482 del 1999 per delimitare gli ambiti territoriali di tutela non è illegittima, purché non sia riferibile alla lingua piemontese, che non rientra nell’elenco delle minoranze storiche fissato dal legislatore statale.
  • Corte costituzionale, 20 aprile 2018, n. 81: la tutela delle minoranze è espressione dei principi supremi di pluralismo ed eguaglianza; il legislatore regionale non può qualificare la propria comunità come minoranza nazionale, perché la determinazione degli elementi identificativi di una minoranza spetta allo Stato e una diversa soluzione frammenterebbe la comunità nazionale in violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost.

Rapporti con altre norme

L’art. 6 Cost. si integra con l’art. 2 Cost. (pluralismo delle formazioni sociali), con l’art. 3 Cost. (divieto di distinzioni di lingua) e con l’art. 5 Cost. (unità e indivisibilità della Repubblica, valorizzazione delle autonomie). Trova attuazione negli statuti delle Regioni speciali, in particolare nello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nella legge 15 dicembre 1999, n. 482 e nella legge 23 febbraio 2001, n. 38 per la minoranza slovena. Nel processo rilevano l’art. 109 c.p.p. e, sul diverso piano del diritto di difesa, l’art. 143 c.p.p.; nel processo civile l’art. 122 c.p.c. impone l’uso della lingua italiana, salvo le deroghe previste dalle norme speciali. Sul piano internazionale assumono rilievo la Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302, e l’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impone il rispetto della diversità linguistica.