Art. 7 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 7 Cost. si colloca tra i principi fondamentali e disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Esso riconosce l’esistenza di due ordinamenti distinti, ciascuno originario e sovrano nel proprio ambito, e affida la regolazione dei loro rapporti a una fonte bilaterale: i Patti lateranensi dell’11 febbraio 1929 (Trattato, Concordato e Convenzione finanziaria), resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

La ratio è garantire la reciproca indipendenza di Stato e Chiesa e, al tempo stesso, conferire stabilità alla disciplina concordataria, sottraendola alla piena disponibilità del legislatore ordinario. Il testo non ha subito modifiche, ma il quadro attuativo è profondamente mutato con l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, il cui Protocollo addizionale ha dichiarato non più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato.

Contenuto della disposizione

Il primo comma afferma che Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ne discende la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e quello dell’esperienza religiosa, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto al principio supremo di laicità dello Stato.

Il secondo comma stabilisce che i rapporti sono regolati dai Patti lateranensi e che le loro modificazioni, accettate da entrambe le parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Da tale formula derivano due conseguenze:

  • copertura costituzionale: le norme di esecuzione dei Patti e delle loro modificazioni possono derogare a singole disposizioni costituzionali, ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale, sui quali la Corte costituzionale esercita il proprio sindacato;
  • modifica consensuale: le revisioni concordate, come quella del 1984, si introducono con legge ordinaria; una modifica unilaterale da parte dello Stato richiederebbe invece il procedimento dell’art. 138 Cost.

Le leggi di mera attuazione del Concordato, a differenza delle norme pattizie immesse con l’ordine di esecuzione, restano leggi ordinarie, sindacabili alla stregua di qualsiasi precetto costituzionale.

Profili applicativi

Il terreno di maggiore rilievo pratico è il matrimonio concordatario, celebrato secondo il diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile. Gli effetti civili sono quelli del matrimonio civile, compresa la possibilità di divorzio. Le sentenze ecclesiastiche di nullità possono acquistare efficacia nell’ordinamento italiano tramite il giudizio di delibazione davanti alla corte d’appello, nel quale il giudice verifica il rispetto del diritto di difesa e la non contrarietà all’ordine pubblico.

Il limite dell’ordine pubblico opera in particolare in due ipotesi: la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, che rende non delibabile la sentenza, e l’esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii non conosciuta né conoscibile dall’altro coniuge. La convivenza triennale va eccepita dalla parte interessata, che ne ha l’onere della prova; la questione della sua rilevabilità d’ufficio è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite. Errore frequente è omettere l’eccezione nella comparsa di costituzione, con conseguente decadenza.

Altri ambiti applicativi riguardano l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il regime tributario degli enti ecclesiastici e gli immobili della Santa Sede.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 1 marzo 1971, n. 31: l’art. 7 Cost. non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che hanno immesso nell’ordinamento le clausole dei Patti lateranensi, verificandone la conformità ai principi supremi; la mera differenza di regime tra matrimonio civile e concordatario non integra di per sé una disparità di trattamento illegittima.
  • Corte costituzionale, 8 luglio 1971, n. 169: con il Concordato lo Stato non ha recepito la disciplina canonistica del matrimonio, ma ricollega al matrimonio religioso trascritto gli stessi effetti di quello civile; l’estensione del divorzio al matrimonio concordatario non modifica i Patti e non richiede la revisione costituzionale.
  • Corte costituzionale, 2 febbraio 1982, n. 18: il controllo del giudice italiano sul rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio e sulla non contrarietà all’ordine pubblico delle sentenze ecclesiastiche di nullità esprime principi supremi, ai quali non resistono le norme concordatarie che ne prescindevano.
  • Corte costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203: la Repubblica, in quanto Stato laico, impartisce l’insegnamento della religione cattolica per il suo valore culturale, ma chi sceglie di non avvalersene versa in uno stato di non obbligo, perché un insegnamento alternativo obbligatorio condizionerebbe la libertà di religione.
  • Corte costituzionale, 20 febbraio 2025, n. 20: le modificazioni dei Patti lateranensi, compreso l’Accordo del 1984, ricevono copertura dall’art. 7, secondo comma, Cost. e non dall’art. 117, primo comma, Cost.; è inammissibile la questione che individua erroneamente il parametro.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 luglio 2021, n. 19271: la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni costituisce limite di ordine pubblico ostativo alla delibazione, fondato sui principi supremi di sovranità e laicità, e opera anche quando la nullità derivi da incapacità psichica originaria.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 maggio 2022, n. 16912: la convivenza triennale è oggetto di eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio grava sulla parte che la deduce; la nullità per esclusione dei bona matrimonii è delibabile se la riserva era conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge.

Rapporti con altre norme

L’art. 7 Cost. va letto insieme all’art. 8 Cost., che garantisce l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose e regola con intese i rapporti con quelle diverse dalla cattolica, all’art. 19 Cost. sulla libertà religiosa e all’art. 20 Cost., che vieta speciali limitazioni o gravami per gli enti a carattere ecclesiastico. Il principio di laicità si ricava dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. Il controllo sulle norme concordatarie si raccorda con l’art. 138 Cost. per le modifiche unilaterali. Sul piano civilistico, il matrimonio concordatario è richiamato dall’art. 82 c.c. e dalla legge 27 maggio 1929, n. 847, mentre la delibazione delle sentenze ecclesiastiche segue, per rinvio dell’Accordo del 1984, la disciplina degli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c.