Art. 7 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 7 Cost. si colloca tra i principi fondamentali e disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Esso riconosce l’esistenza di due ordinamenti distinti, ciascuno originario e sovrano nel proprio ambito, e affida la regolazione dei loro rapporti a una fonte bilaterale: i Patti lateranensi dell’11 febbraio 1929 (Trattato, Concordato e Convenzione finanziaria), resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929, n. 810.
La ratio è garantire la reciproca indipendenza di Stato e Chiesa e, al tempo stesso, conferire stabilità alla disciplina concordataria, sottraendola alla piena disponibilità del legislatore ordinario. Il testo non ha subito modifiche, ma il quadro attuativo è profondamente mutato con l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, il cui Protocollo addizionale ha dichiarato non più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato.
Contenuto della disposizione
Il primo comma afferma che Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ne discende la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e quello dell’esperienza religiosa, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto al principio supremo di laicità dello Stato.
Il secondo comma stabilisce che i rapporti sono regolati dai Patti lateranensi e che le loro modificazioni, accettate da entrambe le parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Da tale formula derivano due conseguenze:
Le leggi di mera attuazione del Concordato, a differenza delle norme pattizie immesse con l’ordine di esecuzione, restano leggi ordinarie, sindacabili alla stregua di qualsiasi precetto costituzionale.
Profili applicativi
Il terreno di maggiore rilievo pratico è il matrimonio concordatario, celebrato secondo il diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile. Gli effetti civili sono quelli del matrimonio civile, compresa la possibilità di divorzio. Le sentenze ecclesiastiche di nullità possono acquistare efficacia nell’ordinamento italiano tramite il giudizio di delibazione davanti alla corte d’appello, nel quale il giudice verifica il rispetto del diritto di difesa e la non contrarietà all’ordine pubblico.
Il limite dell’ordine pubblico opera in particolare in due ipotesi: la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, che rende non delibabile la sentenza, e l’esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii non conosciuta né conoscibile dall’altro coniuge. La convivenza triennale va eccepita dalla parte interessata, che ne ha l’onere della prova; la questione della sua rilevabilità d’ufficio è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite. Errore frequente è omettere l’eccezione nella comparsa di costituzione, con conseguente decadenza.
Altri ambiti applicativi riguardano l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il regime tributario degli enti ecclesiastici e gli immobili della Santa Sede.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 7 Cost. va letto insieme all’art. 8 Cost., che garantisce l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose e regola con intese i rapporti con quelle diverse dalla cattolica, all’art. 19 Cost. sulla libertà religiosa e all’art. 20 Cost., che vieta speciali limitazioni o gravami per gli enti a carattere ecclesiastico. Il principio di laicità si ricava dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. Il controllo sulle norme concordatarie si raccorda con l’art. 138 Cost. per le modifiche unilaterali. Sul piano civilistico, il matrimonio concordatario è richiamato dall’art. 82 c.c. e dalla legge 27 maggio 1929, n. 847, mentre la delibazione delle sentenze ecclesiastiche segue, per rinvio dell’Accordo del 1984, la disciplina degli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c.