Art. 9 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 9 Cost. collega lo sviluppo della persona, affermato dagli artt. 2 e 3 Cost., alla dimensione culturale e territoriale della comunità nazionale. Nella sua formulazione originaria la norma affidava alla Repubblica, intesa come l’insieme dello Stato e degli enti territoriali, due compiti: promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. È una delle prime costituzioni europee a elevare il paesaggio a valore costituzionale.
La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha aggiunto il terzo comma, che impone di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, e riserva alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. La stessa legge ha modificato l’art. 41 Cost., inserendo salute e ambiente tra i limiti dell’iniziativa economica privata e tra i fini cui essa può essere indirizzata. È la prima revisione che ha toccato i principi fondamentali. La Corte costituzionale ha chiarito che la riforma ha reso esplicito un mandato di tutela ambientale già desumibile in via interpretativa dagli artt. 9 e 32 Cost., senza alterare il nucleo dei principi supremi.
Contenuto della disposizione
La distribuzione delle competenze è definita dall’art. 117 Cost.: allo Stato spetta in via esclusiva la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (secondo comma, lett. s), mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e il governo del territorio sono materie di legislazione concorrente.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda le leggi regionali in materia urbanistica, edilizia e turistica che introducono deroghe ai vincoli paesaggistici: piani casa, recupero dei sottotetti, strutture amovibili in aree costiere, condoni. La Corte costituzionale le censura quando abbassano lo standard di tutela fissato dallo Stato, che funge da soglia minima inderogabile; le Regioni possono invece elevare il livello di protezione nell’esercizio delle proprie competenze.
Per il privato il principio si traduce soprattutto nella necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Errore ricorrente è ritenere che una legge regionale o un regolamento comunale possano dichiarare irrilevanti sotto il profilo paesaggistico categorie di opere: solo la legge statale può prevedere esenzioni e semplificazioni.
Dopo la riforma del 2022 l’ambiente è parametro autonomo anche nel bilanciamento con l’iniziativa economica: le norme che consentono la prosecuzione di attività produttive inquinanti devono rispettare criteri di proporzionalità e di temporaneità, senza sacrificare in modo irragionevole salute e ambiente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 9 Cost. si integra con l’art. 32 Cost., che tutela la salute, formando con esso il fondamento del diritto a un ambiente salubre, e con l’art. 41 Cost., che dopo il 2022 subordina l’iniziativa economica al rispetto di salute e ambiente. L’art. 33 Cost. garantisce la libertà dell’arte e della scienza; l’art. 42 Cost. consente di conformare la proprietà privata alla funzione sociale, base dei vincoli paesaggistici e culturali. L’art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost. ripartisce le competenze tra Stato e Regioni, mentre l’art. 118, terzo comma, Cost. impone forme di intesa e coordinamento nella tutela dei beni culturali. Sul piano legislativo, il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) danno attuazione ai principi della norma, presidiati anche dai delitti contro l’ambiente previsti dagli artt. 452-bis e seguenti c.p.