Art. 5 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 5 Cost. appartiene ai principi fondamentali e definisce la forma dello Stato sotto il profilo territoriale. La disposizione tiene insieme due esigenze apparentemente opposte: l’unità e indivisibilità della Repubblica e il riconoscimento delle autonomie locali. L’ordinamento delineato dal Costituente non è né uno Stato accentrato di tipo ottocentesco né uno Stato federale, ma uno Stato regionale, nel quale le comunità territoriali sono titolari di una propria sfera di autogoverno all’interno di una cornice unitaria.
Il verbo “riconosce” esprime l’idea che le autonomie preesistono alla Repubblica, che non le crea ma le accoglie; il verbo “promuove” impone ai pubblici poteri un compito attivo di valorizzazione. L’articolo non è mai stato modificato, ma il suo significato si è arricchito con la riforma del titolo V della parte seconda (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ha collocato Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sullo stesso piano quali elementi costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.) e ha introdotto il principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative (art. 118 Cost.).
Contenuto della disposizione
La norma contiene tre precetti distinti.
Dall’art. 5 Cost., letto insieme all’art. 120 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha ricavato il principio di leale collaborazione, che impone a Stato ed enti territoriali di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, tipicamente attraverso intese e pareri nel sistema delle Conferenze.
Profili applicativi
Nel contenzioso costituzionale l’art. 5 Cost. è invocato soprattutto nei giudizi tra Stato e Regioni. Il caso più frequente riguarda il riparto di fondi statali vincolati in materie di competenza regionale: la legge statale deve allora prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni, di norma mediante intesa in Conferenza. Occorre però tenere presente che la leale collaborazione vincola l’attività amministrativa e attuativa, non l’esercizio della funzione legislativa, sicché non può essere invocata per censurare la mancata partecipazione delle Regioni al procedimento di formazione della legge.
Il principio di unità opera come limite invalicabile per le iniziative regionali: sono illegittimi i referendum consultivi su materie di esclusiva spettanza statale, come la politica estera o la difesa, e a maggior ragione quelli che prospettano l’indipendenza di una Regione. È invece ammesso il referendum consultivo regionale sulla richiesta di forme di autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 Cost., poiché si colloca all’interno del disegno costituzionale.
Quanto agli enti locali, la garanzia costituzionale ne tutela l’esistenza e il nucleo dell’autonomia, ma consente al legislatore di riorganizzarne funzioni e assetti, come avvenuto con la legge 7 aprile 2014, n. 56 su Città metropolitane e Province, purché con lo strumento normativo adeguato e assicurando la corrispondenza tra funzioni e risorse.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 5 Cost. trova sviluppo nel titolo V della parte seconda: l’art. 114 Cost. elenca gli enti costitutivi della Repubblica, l’art. 116 Cost. disciplina le Regioni speciali e l’autonomia differenziata, l’art. 117 Cost. ripartisce la potestà legislativa, l’art. 118 Cost. alloca le funzioni amministrative secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l’art. 119 Cost. garantisce l’autonomia finanziaria e l’art. 120 Cost. disciplina il potere sostitutivo e la leale collaborazione. L’unità della Repubblica si collega all’art. 1 Cost., che attribuisce la sovranità al popolo nella sua interezza, e all’art. 139 Cost., che sottrae la forma repubblicana alla revisione. Il decentramento amministrativo si raccorda con il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.; sul piano internazionale rileva la Carta europea dell’autonomia locale.