Art. 1 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1 Cost. apre i principi fondamentali e definisce, in due commi, l’identità dello Stato. Il primo comma indica la forma istituzionale (la Repubblica, scelta dal corpo elettorale con il referendum del 2 giugno 1946), il carattere democratico dell’ordinamento e il suo fondamento nel lavoro. Il secondo comma attribuisce la sovranità al popolo, ma ne vincola l’esercizio alle forme e ai limiti della Costituzione.
La norma non ha mai subito modifiche. La forma repubblicana è sottratta anche alla revisione costituzionale dall’art. 139 Cost., e la Corte costituzionale ha esteso questo limite all’insieme dei principi supremi, tra i quali rientrano il principio democratico e la sovranità popolare. La formula “fondata sul lavoro” fu il frutto di un compromesso in Assemblea costituente: il lavoro non è inteso in senso classista, ma come valore che misura la dignità e la partecipazione di ciascuno alla vita della comunità.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
L’art. 1 Cost. è raramente parametro autonomo di legittimità, ma assume rilievo decisivo in tre ambiti. Il primo è la legislazione elettorale: le regole sulla composizione delle assemblee rappresentative devono assicurare che il voto sia espressione effettiva della sovranità popolare, sicché premi di maggioranza privi di soglia o liste bloccate lunghe possono alterare in modo irragionevole il rapporto tra elettori ed eletti. Il secondo è il referendum abrogativo: i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito servono a garantire la libertà e l’autenticità della scelta popolare. Il terzo è la tutela del lavoro, dove il principio, letto con gli artt. 4 e 35 Cost., sostiene ad esempio il diritto del lavoratore a non essere licenziato ingiustamente.
Va evitato l’uso del principio lavorista come fonte di pretese specifiche: la Corte ha più volte chiarito che l’art. 1 Cost. afferma la preminenza del lavoro ma non impone al legislatore soluzioni determinate, lasciandogli un ampio margine di scelta, entro i limiti della ragionevolezza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il principio repubblicano trova presidio nell’art. 139 Cost., che lo sottrae alla revisione, e nella XII disposizione transitoria e finale, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Il principio democratico si articola negli artt. 48 (diritto di voto), 49 (partiti politici), 50 (petizione), 71 (iniziativa legislativa popolare), 75 (referendum abrogativo) e 138 Cost. (referendum costituzionale), nonché nel carattere rappresentativo del Parlamento (artt. 56-58 Cost.). Il principio lavorista è sviluppato dagli artt. 3, secondo comma, 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost. La clausola sulle “forme e limiti” della sovranità si collega alla rigidità della Costituzione (art. 138 Cost.) e al controllo di legittimità affidato alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.), oltre che alle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. in favore di ordinamenti sovranazionali.