Art. 1 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1 Cost. apre i principi fondamentali e definisce, in due commi, l’identità dello Stato. Il primo comma indica la forma istituzionale (la Repubblica, scelta dal corpo elettorale con il referendum del 2 giugno 1946), il carattere democratico dell’ordinamento e il suo fondamento nel lavoro. Il secondo comma attribuisce la sovranità al popolo, ma ne vincola l’esercizio alle forme e ai limiti della Costituzione.

La norma non ha mai subito modifiche. La forma repubblicana è sottratta anche alla revisione costituzionale dall’art. 139 Cost., e la Corte costituzionale ha esteso questo limite all’insieme dei principi supremi, tra i quali rientrano il principio democratico e la sovranità popolare. La formula “fondata sul lavoro” fu il frutto di un compromesso in Assemblea costituente: il lavoro non è inteso in senso classista, ma come valore che misura la dignità e la partecipazione di ciascuno alla vita della comunità.

Contenuto della disposizione

  • Repubblica: esclude la monarchia e implica la temporaneità ed elettività delle cariche pubbliche, compresa quella del Capo dello Stato.
  • Democratica: il potere politico trae legittimazione dal consenso dei cittadini, espresso attraverso il voto libero, personale, eguale e segreto (art. 48 Cost.), il pluralismo dei partiti (art. 49 Cost.) e gli istituti di democrazia diretta, in primo luogo il referendum abrogativo (art. 75 Cost.).
  • Fondata sul lavoro: il lavoro, in tutte le sue forme, è valore fondante dell’ordinamento; il principio trova svolgimento negli artt. 4, 35-40 Cost. e orienta il legislatore verso la tutela del lavoratore, senza però dettargli specifici contenuti normativi.
  • Sovranità popolare: il popolo è titolare della sovranità, ma non può esercitarla al di fuori dei canali costituzionali. Ne deriva una democrazia costituzionale: anche la volontà della maggioranza incontra i limiti della rigidità della Costituzione e dei diritti fondamentali, presidiati dal controllo della Corte costituzionale.

Profili applicativi

L’art. 1 Cost. è raramente parametro autonomo di legittimità, ma assume rilievo decisivo in tre ambiti. Il primo è la legislazione elettorale: le regole sulla composizione delle assemblee rappresentative devono assicurare che il voto sia espressione effettiva della sovranità popolare, sicché premi di maggioranza privi di soglia o liste bloccate lunghe possono alterare in modo irragionevole il rapporto tra elettori ed eletti. Il secondo è il referendum abrogativo: i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito servono a garantire la libertà e l’autenticità della scelta popolare. Il terzo è la tutela del lavoro, dove il principio, letto con gli artt. 4 e 35 Cost., sostiene ad esempio il diritto del lavoratore a non essere licenziato ingiustamente.

Va evitato l’uso del principio lavorista come fonte di pretese specifiche: la Corte ha più volte chiarito che l’art. 1 Cost. afferma la preminenza del lavoro ma non impone al legislatore soluzioni determinate, lasciandogli un ampio margine di scelta, entro i limiti della ragionevolezza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 17 aprile 1985, n. 105: gli artt. 1 e 2 Cost. pongono il lavoro a fondamento della Repubblica e affermano la preminenza di ogni attività lavorativa, ma non dettano specifici criteri vincolanti per il legislatore nella disciplina dei diritti dei lavoratori, come quelli previdenziali.
  • Corte costituzionale, 15 febbraio 1991, n. 87: la tutela privilegiata del lavoro come valore fondante della forma di Stato, letta insieme agli artt. 2, 3 e 32 Cost., rende distonica l’esclusione dell’intervento pubblico per il danno biologico da lavoro; l’ampliamento della tutela spetta tuttavia al legislatore.
  • Corte costituzionale, 30 gennaio 2008, n. 16: il principio di eguaglianza del voto opera nel momento in cui il voto è espresso e non si estende al risultato elettorale; la Corte segnala però al Parlamento le criticità di un premio di maggioranza privo di soglia minima.
  • Corte costituzionale, 13 gennaio 2014, n. 1: le leggi elettorali di Camera e Senato non possono restare immuni dal sindacato di costituzionalità, poiché definiscono la composizione di organi essenziali al sistema democratico-rappresentativo e incidono sul diritto fondamentale di voto; una zona franca determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento.
  • Corte costituzionale, 2 marzo 2022, n. 49: il quesito referendario deve essere chiaro e univoco per garantire al popolo, nell’esercizio del suo potere sovrano, una scelta consapevole; non è ammesso il ritaglio di parole che crei un assetto normativo sostanzialmente nuovo.
  • Corte costituzionale, 19 maggio 2022, n. 125: il diritto a non essere ingiustamente licenziati si fonda sugli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela che l’art. 1 Cost. riconosce al lavoro come fondamento della Repubblica; il legislatore, pur libero nella scelta dei rimedi, deve rispettare eguaglianza e ragionevolezza.
  • Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 12: i limiti costituzionali al referendum mirano a evitarne la distorsione plebiscitaria e a tutelare la libertà di voto dell’elettore, ma non precludono l’abrogazione totale di un testo complesso quando sia salvaguardata la coerenza tra mezzo e fine referendario.

Rapporti con altre norme

Il principio repubblicano trova presidio nell’art. 139 Cost., che lo sottrae alla revisione, e nella XII disposizione transitoria e finale, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Il principio democratico si articola negli artt. 48 (diritto di voto), 49 (partiti politici), 50 (petizione), 71 (iniziativa legislativa popolare), 75 (referendum abrogativo) e 138 Cost. (referendum costituzionale), nonché nel carattere rappresentativo del Parlamento (artt. 56-58 Cost.). Il principio lavorista è sviluppato dagli artt. 3, secondo comma, 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost. La clausola sulle “forme e limiti” della sovranità si collega alla rigidità della Costituzione (art. 138 Cost.) e al controllo di legittimità affidato alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.), oltre che alle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. in favore di ordinamenti sovranazionali.