Art. 11 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 11 Cost. chiude il gruppo dei principi fondamentali dedicati alla collocazione dell’Italia nella comunità internazionale, accanto all’art. 10 Cost., che regola l’adattamento al diritto internazionale generale e la condizione dello straniero. La disposizione nasce dall’esperienza del secondo conflitto mondiale e dalla scelta dei Costituenti di rompere con la politica di potenza del regime fascista: la pace diventa un valore costituzionale e la cooperazione tra gli Stati lo strumento per garantirla.
Il testo non ha mai subito modifiche. La sua portata si è tuttavia ampliata ben oltre l’intenzione originaria, che guardava soprattutto all’adesione alle Nazioni Unite: la clausola sulle limitazioni di sovranità è divenuta il fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia alle Comunità europee e poi all’Unione europea, sulla quale si è costruito l’intero sistema dei rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale. Con la riforma del titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) l’art. 117, primo comma, Cost. ha esplicitato il vincolo del legislatore statale e regionale al rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, senza però sostituire l’art. 11 Cost. come base del primato del diritto dell’Unione.
Contenuto della disposizione
La norma si compone di tre enunciati, legati da un medesimo fine.
Le limitazioni non sono illimitate. Il diritto dell’Unione prevale anche sulle norme costituzionali, ma incontra i cosiddetti controlimiti: i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona, il cui rispetto è verificato in via esclusiva dalla Corte costituzionale.
Profili applicativi
Il rilievo pratico maggiore riguarda il giudice comune che si trovi davanti a una legge interna contrastante con il diritto dell’Unione. Il percorso, consolidato a partire dalla sentenza n. 170/1984, si articola così:
Errore frequente è sollevare la questione di costituzionalità quando la norma europea è direttamente applicabile: la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la norma interna non deve essere applicata nel giudizio. Altro errore è estendere l’art. 11 Cost. alla CEDU, che non dà luogo a limitazioni di sovranità e opera soltanto attraverso l’art. 117, primo comma, Cost.: il contrasto con la Convenzione impone la questione di legittimità costituzionale, non la disapplicazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 10 Cost. disciplina l’adattamento automatico al diritto internazionale generale, mentre l’art. 11 Cost. legittima l’adesione a ordinamenti sovranazionali; entrambi incontrano il limite dei principi supremi. L’art. 117, primo comma, Cost. vincola la legislazione statale e regionale al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali, ed è la sola via di ingresso della CEDU come parametro interposto. L’art. 80 Cost. richiede la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati di natura politica, mentre gli artt. 52, 78 e 87 Cost. regolano difesa e stato di guerra. Il rapporto con le Nazioni Unite e con l’Unione europea trova riscontro nell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, che rinvia alla Carta dei diritti fondamentali e alle tradizioni costituzionali comuni, e nell’art. 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale. La legge 24 dicembre 2012, n. 234, regola infine la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa europea.