Art. 8 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 8 Cost. è collocato tra i principi fondamentali e, insieme all’art. 7 Cost. sui rapporti con la Chiesa cattolica, delinea la posizione delle confessioni religiose nell’ordinamento. Mentre l’art. 7 Cost. riconosce l’indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica nei rispettivi ordini, richiamando i Patti lateranensi, l’art. 8 Cost. si rivolge a tutte le confessioni e, in particolare, a quelle diverse dalla cattolica.
La ratio è superare il regime dei “culti ammessi” introdotto dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, che subordinava a controlli governativi la vita delle minoranze religiose, e affermare un ordinamento pluralista. Dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. la Corte costituzionale ha ricavato il principio supremo di laicità, inteso non come indifferenza dello Stato verso il fenomeno religioso, ma come garanzia del pluralismo e imparzialità verso tutte le fedi.
La disposizione non ha subito modifiche. Il suo terzo comma ha trovato attuazione con numerose leggi di approvazione di intese, a partire da quella con la Tavola valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449).
Contenuto della disposizione
Eguale libertà (primo comma). Tutte le confessioni religiose, compresa la cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge. Eguale libertà non significa identità di disciplina: lo Stato può regolare in modo differenziato i rapporti con le singole confessioni, ma non può discriminarle nel godimento delle libertà né nell’accesso ai benefici previsti dalla legge comune.
Autonomia statutaria (secondo comma). Le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Il limite va inteso con riferimento ai principi fondamentali dell’ordinamento e non legittima ingerenze dello Stato nella vita interna della confessione, nella nomina dei ministri di culto o nella definizione della dottrina.
Metodo della bilateralità (terzo comma). I rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rappresentanze delle confessioni. L’intesa è un accordo negoziato dal Governo; la legge che la recepisce, approvata dal Parlamento, può essere modificata solo con una nuova intesa. Lo strumento consente di dare rilievo civile ad atti confessionali (come il matrimonio religioso), di riconoscere agevolazioni e di accedere a forme di finanziamento, ma costituisce una facoltà e non un obbligo per la confessione.
Nozione di confessione religiosa. La Costituzione non la definisce. In assenza di una definizione legislativa, e non bastando l’autoqualificazione, la natura confessionale può emergere da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto o dalla comune considerazione.
Profili applicativi
Benefici di legge e intese. La questione più ricorrente riguarda le leggi, soprattutto regionali, che riservano contributi, aree o agevolazioni per gli edifici di culto alle sole confessioni dotate di intesa. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che la stipulazione dell’intesa non può essere condizione per esercitare la libertà religiosa né per accedere a benefici volti ad agevolarla: altro è la libertà religiosa, garantita a tutti, altro è il regime pattizio.
Edifici di culto e urbanistica. La disponibilità di luoghi di culto rientra nella tutela dell’art. 19 Cost.; le Regioni possono disciplinare l’insediamento di attrezzature religiose per ragioni urbanistiche, ma non introdurre requisiti discriminatori o finalità estranee al governo del territorio.
Avvio delle trattative. Non esiste un diritto giustiziabile di una associazione all’apertura delle trattative per l’intesa: la decisione spetta al Consiglio dei ministri, che ne risponde politicamente davanti al Parlamento. Il diniego, tuttavia, non può pregiudicare ad altri fini la qualificazione dell’associazione come confessione religiosa, che resta sindacabile dal giudice in ogni altro contesto.
Tutela penale. Il principio di eguale libertà ha condotto a rimuovere le norme penali che proteggevano in modo privilegiato la sola religione cattolica, oggi sostituite da una tutela uniforme del sentimento religioso (artt. 403-405 c.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 8 Cost. forma un sistema con l’art. 7 Cost., che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica attraverso i Patti lateranensi e l’Accordo di revisione del 1984 (legge 25 marzo 1985, n. 121); con l’art. 19 Cost., che garantisce a ogni persona la libertà di professare la propria fede e di esercitarne il culto; con l’art. 20 Cost., che vieta di imporre speciali limitazioni o gravami fiscali agli enti per il loro carattere ecclesiastico o il loro fine di religione o di culto. Il divieto di discriminazione per motivi religiosi si collega all’art. 3 Cost., mentre l’art. 2 Cost. tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità. Le confessioni prive di intesa restano soggette alla legge n. 1159 del 1929 e al relativo regolamento (r.d. 28 febbraio 1930, n. 289), nei limiti in cui sopravvivono alle pronunce di illegittimità. Sul piano sovranazionale rilevano l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.