Art. 4 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 4 Cost. chiude la serie dei principi fondamentali e completa l’art. 1 Cost., che pone il lavoro a fondamento della Repubblica. La norma esprime la scelta lavorista della Carta: il lavoro non è soltanto una fonte di reddito, ma il mezzo attraverso cui la persona sviluppa la propria personalità e partecipa alla vita della comunità, in coerenza con l’obiettivo di eguaglianza sostanziale fissato dall’art. 3, secondo comma, Cost.
Il testo non è mai stato modificato. La sua attuazione è affidata in larga parte al legislatore e si intreccia con le norme del titolo III della parte prima (artt. 35-40 Cost.), che disciplinano la tutela del lavoro, la retribuzione, la previdenza e la libertà sindacale.
Contenuto della disposizione
Il primo comma contiene due enunciati distinti:
Il secondo comma enuncia il dovere di lavorare, inteso come dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione utile al progresso materiale o spirituale della società. Si tratta di un dovere a contenuto etico e civico, privo di sanzione diretta: non autorizza il lavoro forzato e comprende qualunque attività socialmente apprezzabile, anche non retribuita o non subordinata, come il lavoro di cura familiare o il volontariato.
Il destinatario testuale è il “cittadino”, ma la tutela del lavoro come espressione della persona si estende, nei limiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, anche allo straniero regolarmente presente.
Profili applicativi
Nella pratica l’art. 4 Cost. opera soprattutto come parametro di legittimità delle leggi. Due sono i campi ricorrenti. Il primo è quello dei limiti all’accesso alle attività lavorative: albi professionali, licenze, requisiti di capacità e di moralità, incompatibilità. Tali limiti sono legittimi se tutelano interessi costituzionalmente rilevanti, se si fondano su criteri oggettivi e se non sopprimono né comprimono gravemente la libertà di scelta; sono invece censurabili le chiusure di stampo corporativo.
Il secondo campo è la disciplina dei licenziamenti. L’art. 4 Cost. non garantisce la stabilità del posto, ma insieme all’art. 35 Cost. fonda il diritto a non essere estromessi dal lavoro in modo ingiusto o irragionevole. Il legislatore può scegliere tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria, ma quest’ultima deve essere effettiva, adeguata al danno, personalizzata dal giudice e dotata di efficacia dissuasiva. Su questa base sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi di calcolo automatici, ancorati alla sola anzianità di servizio, e i tetti massimi che impediscono un ristoro congruo.
Errore frequente è invocare l’art. 4 Cost. per pretendere un determinato posto, ad esempio nel pubblico impiego: la norma garantisce la possibilità di accedere ai posti disponibili, concorrendone i requisiti, non il diritto a un impiego specifico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1 Cost. fa del lavoro il fondamento della Repubblica e l’art. 3, secondo comma, Cost. impegna a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei lavoratori. L’art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme, l’art. 36 Cost. garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, l’art. 37 Cost. la parità della donna lavoratrice e l’art. 38 Cost. l’assistenza a chi è inabile o disoccupato involontariamente. L’art. 41 Cost. bilancia la libertà di impresa con l’utilità sociale e la dignità umana, mentre l’art. 51 Cost. disciplina l’accesso ai pubblici uffici e l’art. 97 Cost. il concorso pubblico. Sul piano ordinario, la disciplina dei licenziamenti si trova negli artt. 2118 e 2119 c.c., nella legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23; sul piano sovranazionale, nell’art. 24 della Carta sociale europea, rilevante tramite l’art. 117, primo comma, Cost.