Art. 4 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 4 Cost. chiude la serie dei principi fondamentali e completa l’art. 1 Cost., che pone il lavoro a fondamento della Repubblica. La norma esprime la scelta lavorista della Carta: il lavoro non è soltanto una fonte di reddito, ma il mezzo attraverso cui la persona sviluppa la propria personalità e partecipa alla vita della comunità, in coerenza con l’obiettivo di eguaglianza sostanziale fissato dall’art. 3, secondo comma, Cost.

Il testo non è mai stato modificato. La sua attuazione è affidata in larga parte al legislatore e si intreccia con le norme del titolo III della parte prima (artt. 35-40 Cost.), che disciplinano la tutela del lavoro, la retribuzione, la previdenza e la libertà sindacale.

Contenuto della disposizione

Il primo comma contiene due enunciati distinti:

  • il riconoscimento del diritto al lavoro, che la Corte costituzionale legge anzitutto come diritto di libertà: libertà di scegliere l’attività lavorativa e di determinarne le modalità di esercizio, con il conseguente divieto per lo Stato di introdurre limitazioni discriminatorie o tali da svuotarla;
  • l’impegno della Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto, cioè un compito di politica economica e sociale rivolto al legislatore, che non attribuisce al singolo una pretesa azionabile a ottenere un’occupazione.

Il secondo comma enuncia il dovere di lavorare, inteso come dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione utile al progresso materiale o spirituale della società. Si tratta di un dovere a contenuto etico e civico, privo di sanzione diretta: non autorizza il lavoro forzato e comprende qualunque attività socialmente apprezzabile, anche non retribuita o non subordinata, come il lavoro di cura familiare o il volontariato.

Il destinatario testuale è il “cittadino”, ma la tutela del lavoro come espressione della persona si estende, nei limiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, anche allo straniero regolarmente presente.

Profili applicativi

Nella pratica l’art. 4 Cost. opera soprattutto come parametro di legittimità delle leggi. Due sono i campi ricorrenti. Il primo è quello dei limiti all’accesso alle attività lavorative: albi professionali, licenze, requisiti di capacità e di moralità, incompatibilità. Tali limiti sono legittimi se tutelano interessi costituzionalmente rilevanti, se si fondano su criteri oggettivi e se non sopprimono né comprimono gravemente la libertà di scelta; sono invece censurabili le chiusure di stampo corporativo.

Il secondo campo è la disciplina dei licenziamenti. L’art. 4 Cost. non garantisce la stabilità del posto, ma insieme all’art. 35 Cost. fonda il diritto a non essere estromessi dal lavoro in modo ingiusto o irragionevole. Il legislatore può scegliere tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria, ma quest’ultima deve essere effettiva, adeguata al danno, personalizzata dal giudice e dotata di efficacia dissuasiva. Su questa base sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi di calcolo automatici, ancorati alla sola anzianità di servizio, e i tetti massimi che impediscono un ristoro congruo.

Errore frequente è invocare l’art. 4 Cost. per pretendere un determinato posto, ad esempio nel pubblico impiego: la norma garantisce la possibilità di accedere ai posti disponibili, concorrendone i requisiti, non il diritto a un impiego specifico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 9 giugno 1965, n. 45: il diritto al lavoro è un diritto fondamentale di libertà, che vieta allo Stato limitazioni discriminatorie e lo obbliga a creare le condizioni per l’impiego di tutti; non garantisce il conseguimento di un’occupazione né la conservazione del posto, ma impone al legislatore di circondare di adeguate garanzie i licenziamenti.
  • Corte costituzionale, 6 luglio 1965, n. 61: la libertà di scelta dell’attività lavorativa non è assoluta e può essere limitata a tutela di altri interessi costituzionali, come la sicurezza pubblica, purché l’accesso dipenda da requisiti predeterminati e il diritto non risulti soppresso o gravemente compresso.
  • Corte costituzionale, 16 luglio 1968, n. 102: è legittimo subordinare l’esercizio di un’attività professionale al possesso di requisiti di capacità e moralità e all’iscrizione in un albo, quando lo giustifichi un interesse pubblico, come la corretta applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza.
  • Corte costituzionale, 28 luglio 1976, n. 194: il diritto al lavoro si traduce nella possibilità di accedere ai posti disponibili, se in possesso dei requisiti, e nell’obbligo del legislatore di adottare misure per l’occupazione, non nella pretesa del singolo a un determinato impiego.
  • Corte costituzionale, 23 marzo 1960, n. 12: il secondo comma dell’art. 4 Cost. configura un dovere e riguarda l’attività normale scelta dal cittadino; non impedisce che, per esigenze di interesse pubblico, la legge imponga prestazioni personali di diversa natura.
  • Corte costituzionale, 19 maggio 2022, n. 125: il diritto a non essere ingiustamente licenziati si fonda sugli artt. 1, 4 e 35 Cost.; la reintegrazione non è l’unico rimedio possibile, ma la diversità delle tutele deve essere ragionevole e sorretta da una giustificazione plausibile, come non lo è il requisito della manifesta insussistenza del fatto nel licenziamento economico.
  • Corte costituzionale, 22 luglio 2022, n. 183: un’indennità compressa tra tre e sei mensilità per i datori di lavoro di minori dimensioni impedisce di adeguare il ristoro alla vicenda concreta e il numero dei dipendenti non è più indice affidabile della forza economica dell’impresa; la Corte rimette tuttavia la scelta al legislatore, con un monito.
  • Corte costituzionale, 21 luglio 2025, n. 118: in assenza di intervento legislativo, è dichiarato illegittimo per contrasto, tra gli altri, con gli artt. 4 e 35 Cost. il tetto insuperabile di sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, mentre resta fermo il dimezzamento delle indennità.

Rapporti con altre norme

L’art. 1 Cost. fa del lavoro il fondamento della Repubblica e l’art. 3, secondo comma, Cost. impegna a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei lavoratori. L’art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme, l’art. 36 Cost. garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, l’art. 37 Cost. la parità della donna lavoratrice e l’art. 38 Cost. l’assistenza a chi è inabile o disoccupato involontariamente. L’art. 41 Cost. bilancia la libertà di impresa con l’utilità sociale e la dignità umana, mentre l’art. 51 Cost. disciplina l’accesso ai pubblici uffici e l’art. 97 Cost. il concorso pubblico. Sul piano ordinario, la disciplina dei licenziamenti si trova negli artt. 2118 e 2119 c.c., nella legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23; sul piano sovranazionale, nell’art. 24 della Carta sociale europea, rilevante tramite l’art. 117, primo comma, Cost.