Art. 2 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2 Cost. esprime il principio personalista, che pone la persona al centro dell’ordinamento: i diritti fondamentali non sono concessi dallo Stato, ma da esso “riconosciuti”, perché preesistono all’ordinamento positivo. Accanto a questo, la norma afferma il principio pluralista, che tutela la persona anche nelle comunità intermedie in cui si sviluppa la sua personalità, e il principio solidarista, che collega ai diritti i doveri inderogabili verso la collettività.
La disposizione costituisce, con l’art. 3 Cost., il nucleo dei principi fondamentali e appartiene ai principi supremi che neppure la revisione costituzionale può sovvertire. Il testo non ha mai subito modifiche; ne è cambiata però la portata, perché la giurisprudenza vi ha ricondotto diritti non espressamente enumerati, come quelli all’identità personale, alla libertà sessuale e alla vita di coppia.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Nella pratica forense l’art. 2 Cost. opera su più piani. Nel processo costituzionale è parametro invocato per censurare leggi che sacrificano in modo sproporzionato diritti della persona, spesso insieme agli artt. 3, 29, 30 e 32 Cost. Nel diritto civile fonda, letto con l’art. 2059 c.c., la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili, e orienta l’interpretazione delle clausole generali di buona fede e correttezza, intese come espressione del dovere di solidarietà. Nel diritto di famiglia è la base del riconoscimento delle unioni civili, che la legge 20 maggio 2016, n. 76, qualifica espressamente come specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.
Errore frequente è invocare l’art. 2 Cost. come fonte di diritti soggettivi indeterminati: la Corte costituzionale richiede che il diritto dedotto sia saldamente ancorato a valori costituzionali e lascia al legislatore la scelta delle forme di tutela quando vengono in gioco opzioni etiche controverse. Allo stesso modo, i doveri di solidarietà non sono immediatamente esigibili, ma richiedono la mediazione della legge.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2 Cost. opera in stretta connessione con l’art. 3 Cost., che ne è il necessario complemento sul piano dell’eguaglianza formale e sostanziale. I singoli diritti inviolabili trovano specificazione negli artt. 13-28 Cost. (libertà personale, domicilio, corrispondenza, circolazione, riunione, associazione, religione, manifestazione del pensiero, difesa) e nei diritti sociali degli artt. 32 e 38 Cost. Le formazioni sociali sono disciplinate, tra l’altro, dagli artt. 18, 19, 29, 39 e 49 Cost.; i doveri di solidarietà sono declinati dagli artt. 4, secondo comma, 48, 52, 53 e 54 Cost. L’art. 118, quarto comma, Cost. valorizza l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale. Sul piano sovranazionale il principio trova riscontro negli artt. 8 e 14 della CEDU, che operano nell’ordinamento interno tramite l’art. 117, primo comma, Cost., e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel diritto privato rilevano gli artt. 2059 c.c. sul danno non patrimoniale, 1175 e 1375 c.c. su correttezza e buona fede, nonché la legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).