Art. 2 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2 Cost. esprime il principio personalista, che pone la persona al centro dell’ordinamento: i diritti fondamentali non sono concessi dallo Stato, ma da esso “riconosciuti”, perché preesistono all’ordinamento positivo. Accanto a questo, la norma afferma il principio pluralista, che tutela la persona anche nelle comunità intermedie in cui si sviluppa la sua personalità, e il principio solidarista, che collega ai diritti i doveri inderogabili verso la collettività.

La disposizione costituisce, con l’art. 3 Cost., il nucleo dei principi fondamentali e appartiene ai principi supremi che neppure la revisione costituzionale può sovvertire. Il testo non ha mai subito modifiche; ne è cambiata però la portata, perché la giurisprudenza vi ha ricondotto diritti non espressamente enumerati, come quelli all’identità personale, alla libertà sessuale e alla vita di coppia.

Contenuto della disposizione

  • I diritti inviolabili: sono diritti che non possono essere soppressi né svuotati nel loro contenuto essenziale, neppure dalla legge di revisione costituzionale. La formula “riconosce e garantisce” impone alla Repubblica un duplice impegno: astenersi dal ledere tali diritti e predisporre strumenti effettivi di tutela, anche nei rapporti tra privati.
  • La clausola aperta: secondo l’orientamento prevalente, l’art. 2 Cost. non si limita a riassumere i diritti elencati negli articoli successivi, ma consente di dare protezione a nuove esigenze della persona emerse nella coscienza sociale, purché saldamente radicate nei valori costituzionali.
  • Le formazioni sociali: famiglia, confessioni religiose, partiti, sindacati, associazioni, comunità di lavoro e anche unioni non fondate sul matrimonio. La tutela è strumentale allo sviluppo della persona: la formazione sociale è protetta in quanto luogo di crescita dell’individuo e non può comprimerne i diritti fondamentali.
  • I doveri inderogabili di solidarietà: politica (fedeltà alla Repubblica, difesa della Patria, voto come dovere civico), economica (concorso alle spese pubbliche ai sensi dell’art. 53 Cost.) e sociale (assistenza familiare, volontariato). La loro individuazione concreta, con i relativi modi e limiti, è riservata al legislatore.

Profili applicativi

Nella pratica forense l’art. 2 Cost. opera su più piani. Nel processo costituzionale è parametro invocato per censurare leggi che sacrificano in modo sproporzionato diritti della persona, spesso insieme agli artt. 3, 29, 30 e 32 Cost. Nel diritto civile fonda, letto con l’art. 2059 c.c., la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili, e orienta l’interpretazione delle clausole generali di buona fede e correttezza, intese come espressione del dovere di solidarietà. Nel diritto di famiglia è la base del riconoscimento delle unioni civili, che la legge 20 maggio 2016, n. 76, qualifica espressamente come specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.

Errore frequente è invocare l’art. 2 Cost. come fonte di diritti soggettivi indeterminati: la Corte costituzionale richiede che il diritto dedotto sia saldamente ancorato a valori costituzionali e lascia al legislatore la scelta delle forme di tutela quando vengono in gioco opzioni etiche controverse. Allo stesso modo, i doveri di solidarietà non sono immediatamente esigibili, ma richiedono la mediazione della legge.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 18 dicembre 1987, n. 561: la libertà sessuale, quale modo essenziale di espressione della persona, è un diritto soggettivo assoluto, compreso tra i diritti inviolabili garantiti dall’art. 2 Cost.
  • Corte costituzionale, 11 febbraio 1991, n. 75: in un sistema che richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale, l’apporto dei familiari obbligati e quello della collettività si integrano reciprocamente; è legittimo cumulare i redditi del coniuge per l’accesso alla pensione sociale, purché l’onere accollato alla famiglia non comprima in modo intollerabile le condizioni di vita.
  • Corte costituzionale, 3 dicembre 1993, n. 426: solo il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, può individuare i doveri inderogabili di solidarietà gravanti sui cittadini e stabilirne modi e limiti di adempimento.
  • Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 170: l’unione omosessuale è una formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia e di ottenerne il riconoscimento giuridico; è illegittimo il “divorzio imposto” conseguente alla rettificazione di sesso di un coniuge, in mancanza di una forma alternativa di convivenza registrata.
  • Corte costituzionale, 4 novembre 2020, n. 230: l’aspirazione della madre intenzionale a essere riconosciuta genitore, nella coppia di donne unite civilmente, non assurge a diritto fondamentale ai sensi dell’art. 2 Cost.; il riconoscimento della omogenitorialità non è costituzionalmente imposto né precluso, ma rimesso alle scelte del legislatore.
  • Corte costituzionale, 15 marzo 2022, n. 72: il sistema degli enti del Terzo settore si radica nei principi fondamentali, quale espressione di un pluralismo sociale rivolto alla solidarietà dell’art. 2 Cost. e all’eguaglianza sostanziale; il volontariato è manifestazione libera della socialità della persona, valorizzata dalla sussidiarietà orizzontale.
  • Corte costituzionale, 22 aprile 2024, n. 66: il percorso di affermazione dell’identità di genere è espressione del diritto inviolabile all’identità personale; viola l’art. 2 Cost. lo scioglimento automatico dell’unione civile per effetto della rettificazione di sesso, senza consentire alle parti che intendano sposarsi di mantenere senza interruzioni la tutela del precedente vincolo.

Rapporti con altre norme

L’art. 2 Cost. opera in stretta connessione con l’art. 3 Cost., che ne è il necessario complemento sul piano dell’eguaglianza formale e sostanziale. I singoli diritti inviolabili trovano specificazione negli artt. 13-28 Cost. (libertà personale, domicilio, corrispondenza, circolazione, riunione, associazione, religione, manifestazione del pensiero, difesa) e nei diritti sociali degli artt. 32 e 38 Cost. Le formazioni sociali sono disciplinate, tra l’altro, dagli artt. 18, 19, 29, 39 e 49 Cost.; i doveri di solidarietà sono declinati dagli artt. 4, secondo comma, 48, 52, 53 e 54 Cost. L’art. 118, quarto comma, Cost. valorizza l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale. Sul piano sovranazionale il principio trova riscontro negli artt. 8 e 14 della CEDU, che operano nell’ordinamento interno tramite l’art. 117, primo comma, Cost., e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel diritto privato rilevano gli artt. 2059 c.c. sul danno non patrimoniale, 1175 e 1375 c.c. su correttezza e buona fede, nonché la legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).