Art. 654 c.p.c. Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente....(88)(90)(178)
2. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.(171)(173)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 103, comma 1) che “Nel primo comma dell’articolo 654 del codice di procedura civile le parole ”del giudice di pace, del pretore o del presidente“ sono sostituite dalle parole ”del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione“.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 654 c.p.c. disciplina il conferimento dell’esecutorietà al decreto ingiuntivo, quando non sia stata disposta con la sentenza o l’ordinanza dell’art. 653 c.p.c., e semplifica l’avvio dell’esecuzione. Il debitore ha già ricevuto la notificazione del decreto quando questo era privo di efficacia esecutiva; ripeterla sarebbe una duplicazione. La legge consente quindi di intimare il precetto senza nuova notificazione, purché il precetto menzioni il provvedimento che ha reso esecutivo il decreto, così che il debitore possa verificare la sussistenza del titolo.
Il testo vigente risulta da due interventi recenti. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3, comma 45), coerentemente con l’abolizione della formula esecutiva disposta dall’art. 26 dello stesso decreto, ha soppresso nel secondo comma la menzione dell’apposizione della formula. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 8, lett. e), in vigore dal 26 novembre 2024, ha eliminato dal primo comma l’inciso che imponeva di scrivere il provvedimento in calce all’originale del decreto, ormai superato dal fascicolo telematico. Il primo comma conserva il riferimento storico al conciliatore, al pretore e al presidente, da leggere come rinvio al giudice che ha emesso il decreto.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La menzione richiesta dall’art. 654 c.p.c. sostituisce la nuova notificazione del titolo: se manca, il precetto è nullo come se non fosse stato preceduto dalla notifica del titolo. Il vizio va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel termine di venti giorni, e non con l’opposizione all’esecuzione per difetto di titolo; se non è dedotto tempestivamente, si stabilizza. La regola speciale non esonera dagli altri requisiti del precetto previsti dall’art. 480 c.p.c., tra cui l’indicazione della data di notificazione del decreto.
Prima della riforma del 2022 il precetto doveva menzionare sia il provvedimento di esecutorietà sia l’apposizione della formula esecutiva; la giurisprudenza le considerava due menzioni distinte e non fungibili. Oggi, abolita la formula, resta la sola menzione del provvedimento, che conserva la funzione di garanzia: attesta che il giudice ha verificato la regolarità della notificazione e il decorso del termine.
La norma si applica solo al decreto che diventa esecutivo dopo l’emissione (per mancata opposizione, rigetto o estinzione). Non riguarda il decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c., per il quale basta che il precetto indichi gli estremi della notificazione già eseguita; né si estende per analogia ai titoli diversi dal decreto ingiuntivo, come le sentenze.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 654 c.p.c. completa gli artt. 647 e 653 c.p.c. sull’esecutorietà del decreto e deroga all’art. 479 c.p.c. sulla notificazione del titolo, ferme le prescrizioni dell’art. 480 c.p.c. sul contenuto del precetto. I vizi si fanno valere con l’art. 617 c.p.c.; per il decreto esecutivo ab origine vale l’art. 642 c.p.c. L’abolizione della formula esecutiva discende dall’art. 26 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e dalla nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c.