Art. 633 c.p.c. Condizioni di ammissibilità

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

2. L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.(103)

Testo in vigore dal 7 novembre 2002

Note di aggiornamento

Aggiornamento (103)

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 633 c.p.c. apre il capo dedicato al procedimento d’ingiunzione, il principale strumento di tutela sommaria del credito. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di condanna emesso senza contraddittorio, sulla base della sola documentazione prodotta dal creditore: il debitore è sentito solo in un secondo momento, se propone opposizione. Si parla perciò di contraddittorio differito ed eventuale. La ratio è offrire al creditore munito di prova documentale un titolo rapido, spesso provvisoriamente esecutivo, scaricando sul debitore l’onere di attivare il giudizio a cognizione piena.

L’articolo è in vigore nel testo risalente al 7 novembre 2002: il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha abrogato l’ultimo comma, che escludeva l’ingiunzione quando la notificazione dovesse avvenire fuori dal territorio della Repubblica. La riforma Cartabia non ha toccato la disposizione, ma il procedimento è oggi integralmente telematico e si coordina con il giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 645 e seguenti c.p.c.

Contenuto della disposizione

I presupposti sono di due tipi.

  • Oggetto del diritto: una somma liquida di denaro, una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata. La liquidità indica un credito determinato nell’ammontare o determinabile con un semplice calcolo.
  • Base documentale: la prova scritta del diritto (n. 1), cioè qualsiasi documento proveniente dal debitore o da terzi che il giudice ritenga idoneo, anche se privo di efficacia probatoria piena in un giudizio ordinario, con le integrazioni degli artt. 634-636 c.p.c. (estratti delle scritture contabili, fatture, parcelle vistate dall’ordine); oppure, per i crediti di avvocati, ausiliari e altri soggetti che hanno prestato opera in occasione di un processo (n. 2), e per notai e professionisti con tariffa legalmente approvata (n. 3), la parcella corredata dal parere dell’ordine o dalla tariffa.

Il secondo comma ammette l’ingiunzione anche quando il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi che facciano presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

Profili applicativi

La prova scritta ha un valore circoscritto alla fase monitoria. Una volta proposta opposizione, il giudizio diventa ordinario a parti formalmente invertite: il creditore opposto resta attore in senso sostanziale e deve dimostrare il credito con i mezzi ordinari, mentre l’opponente, convenuto sostanziale, deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. La fattura, ad esempio, basta per ottenere il decreto, ma nel giudizio di opposizione non prova da sola l’esistenza del credito, se contestato. Il giudice dell’opposizione decide sul rapporto nel suo complesso e la sentenza di condanna si sostituisce al decreto anche quando questo sia revocato.

Nei confronti del consumatore il giudice del monitorio deve controllare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto da cui deriva il credito, chiedendo se necessario la produzione del contratto; se l’accertamento è complesso, rigetta il ricorso, e il decreto deve contenere un avvertimento specifico sulle conseguenze della mancata opposizione. Il creditore deve dunque costruire il ricorso con completezza documentale.

Frequenti errori sono la richiesta di decreto per crediti non liquidi (risarcimenti da quantificare), l’allegazione di documenti che non provano il fatto costitutivo o la mancata dimostrazione della controprestazione nei contratti sinallagmatici.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479: il giudice del monitorio deve controllare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, utilizzando anche i poteri istruttori dell’art. 640 c.p.c., come la richiesta di produrre il contratto; se l’accertamento è complesso rigetta il ricorso; se la clausola è abusiva ne trae le conseguenze sull’accoglimento, altrimenti motiva il decreto anche sul punto, avvertendo il consumatore che, senza opposizione, non potrà più far valere l’abusività.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 ottobre 2024, n. 26727: nel giudizio di opposizione l’opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella monitoria, come l’indennizzo per arricchimento senza causa o il risarcimento per responsabilità precontrattuale, se fondate sul medesimo interesse che sorreggeva il ricorso per ingiunzione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 giugno 2026, n. 21342: il giudizio di opposizione, a cognizione piena, impone al creditore un onere probatorio più approfondito di quello della fase monitoria, che si esaurisce nella prova scritta; la fattura è titolo idoneo per il decreto, ma nel giudizio di opposizione non prova l’esistenza del credito, che va dimostrato con gli ordinari mezzi di prova.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 giugno 2026, n. 18793: il ricorso monitorio introduce una domanda a contraddittorio differito; con l’opposizione il processo rientra nella cognizione ordinaria e l’accoglimento solo parziale con il decreto non limita l’oggetto del giudizio, sicché il creditore può insistere nell’originaria domanda e il giudice che revoca il decreto deve pronunciare sul merito.

Rapporti con altre norme

L’art. 633 c.p.c. si integra con gli artt. 634-636 c.p.c. sulla prova scritta per particolari crediti, con l’art. 637 c.p.c. sulla competenza, con l’art. 638 c.p.c. sulla forma del ricorso e con l’art. 640 c.p.c. sul rigetto. L’art. 641 c.p.c. regola il decreto e il termine di quaranta giorni per l’opposizione, l’art. 642 c.p.c. la provvisoria esecuzione, l’art. 644 c.p.c. l’inefficacia per mancata notifica entro sessanta giorni. Il giudizio di opposizione è disciplinato dagli artt. 645-653 c.p.c., con l’opposizione tardiva dell’art. 650 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, gli artt. 33 e seguenti del codice del consumo sulle clausole vessatorie e il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sui ritardi di pagamento. Per il procedimento europeo d’ingiunzione vale il regolamento (CE) n. 1896/2006.