Art. 649 c.p.c. Sospensione dell’esecuzione provvisoria
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 649 c.p.c. offre all’opponente uno strumento speculare all’art. 648 c.p.c.: se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo già al momento dell’emissione, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., il giudice dell’opposizione può sospenderne l’esecutorietà. La norma riequilibra le posizioni delle parti, perché la clausola di provvisoria esecuzione concessa nella fase monitoria è frutto di una valutazione compiuta senza sentire il debitore. La disposizione è in vigore nel testo originario del 1942.
Contenuto della disposizione
La sospensione può essere totale o parziale e, per effetto dell’art. 650 c.p.c., può essere concessa anche nel giudizio di opposizione tardiva.
Profili applicativi
La sospensione paralizza temporaneamente l’efficacia esecutiva del decreto: impedisce di iniziare o proseguire l’esecuzione forzata, ma non cancella gli atti già compiuti, come il pignoramento o l’ipoteca giudiziale, che restano in attesa dell’esito del giudizio. La legge non prevede la revoca della provvisoria esecuzione, che eliminerebbe con effetto retroattivo l’efficacia esecutiva: la Corte costituzionale ha ritenuto legittima questa scelta, perché concessione e sospensione sono strumenti di segno opposto ma di identica natura interinale.
L’ordinanza, sia di accoglimento sia di rigetto, non è impugnabile con ricorso per cassazione né con regolamento di competenza, anche quando il giudice abbia esaminato a fondo una questione di competenza o di continenza per valutare i gravi motivi: si tratta di un provvedimento strumentale e provvisorio, privo di contenuto decisorio. L’opponente deve quindi concentrare nell’istanza argomenti documentati e specifici; il rigetto può essere superato solo dalla sentenza.
Il rimedio ha particolare frequenza nel contenzioso condominiale, perché il decreto per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea è immediatamente esecutivo per legge (art. 63 disp. att. c.c.): anche in questo caso il condomino opponente può chiedere la sospensione, indipendentemente dal fatto che abbia impugnato la delibera di riparto, e il giudice valuterà i gravi motivi alla luce della documentazione prodotta.
La norma si riferisce testualmente alla sola esecuzione provvisoria concessa con il decreto; quella concessa dal giudice dell’opposizione con l’ordinanza dell’art. 648 c.p.c. è, per espressa previsione, non impugnabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 649 c.p.c. presuppone l’art. 642 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione concessa con il decreto ed è richiamato dall’art. 650, secondo comma, c.p.c. per l’opposizione tardiva. Si contrappone all’art. 648 c.p.c. sulla concessione in corso di giudizio. Per l’esecuzione già iniziata vengono in rilievo anche gli artt. 615 e 624 c.p.c. sull’opposizione all’esecuzione e sulla sospensione del processo esecutivo.