Art. 643 c.p.c. Notificazione del decreto

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

2. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

3. La notificazione determina la pendenza della lite.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 643 c.p.c. appartiene al capo I del titolo I del libro IV, dedicato al procedimento d’ingiunzione, e disciplina il momento in cui il provvedimento monitorio esce dalla sfera esclusiva del creditore e del giudice per raggiungere il debitore. Il procedimento per decreto ingiuntivo si apre infatti con un ricorso rivolto soltanto al giudice e si svolge, nella prima fase, senza contraddittorio (inaudita altera parte): l’ingiunto ignora la domanda fino a quando non gli vengono notificati il ricorso e il decreto. La norma assolve dunque a una funzione di raccordo tra la fase monitoria, unilaterale, e quella eventuale dell’opposizione, a cognizione piena.

La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice. Il suo contenuto va tuttavia letto alla luce delle regole sopravvenute sulle notificazioni telematiche e sul processo civile telematico, che hanno trasformato il modo in cui si forma la copia autentica degli atti da notificare.

Contenuto della disposizione

Deposito dell’originale (comma 1). L’originale del ricorso e del decreto resta depositato in cancelleria. La regola garantisce la conservazione dell’atto e consente all’ingiunto di verificare la corrispondenza tra quanto ricevuto e quanto il giudice ha effettivamente pronunciato; nel processo telematico l’originale è costituito dal documento informatico presente nel fascicolo.

Oggetto e forma della notificazione (comma 2). Devono essere notificati, congiuntamente, il ricorso e il decreto, per copia autentica e secondo le regole generali degli artt. 137 e seguenti c.p.c. La notifica del solo decreto, privo del ricorso, impedisce al debitore di conoscere la causa della pretesa e i documenti posti a suo fondamento. L’autenticità della copia è oggi attestata, nella notifica telematica, dall’avvocato che estrae l’atto dal fascicolo informatico e ne dichiara la conformità.

Pendenza della lite (comma 3). La notificazione determina la pendenza della lite. Con essa la domanda del creditore, fino ad allora rivolta solo al giudice, viene portata a conoscenza della controparte e produce gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale: interruzione della prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato (artt. 2943 e 2945 c.c.), costituzione in mora, decorrenza del termine per l’opposizione indicato nel decreto ai sensi dell’art. 641 c.p.c.

Il termine entro cui la notificazione va eseguita non è fissato dall’art. 643, ma dall’articolo successivo: il decreto non notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia (novanta se la notifica deve avvenire all’estero) diventa inefficace a norma dell’art. 644 c.p.c.

Profili applicativi

Quale momento conta. La giurisprudenza distingue a seconda dello scopo per cui occorre stabilire quando il processo è iniziato. Ai fini della competenza territoriale e della prevenzione tra cause identiche o connesse, rileva la data di deposito del ricorso, secondo la regola generale dell’art. 39, ultimo comma, c.p.c., perché gli atti della fase monitoria non perdono efficacia. Ai fini della giurisdizione, dell’individuazione della legge applicabile e degli effetti sostanziali della domanda, rileva invece la notificazione. Confondere i due piani porta a errori frequenti, ad esempio nell’eccezione di incompetenza sollevata sulla base di un trasferimento di residenza successivo al deposito.

Prescrizione. L’effetto interruttivo prodotto dalla notifica del ricorso e del decreto copre la pretesa per tutta la durata del processo. Se però il giudizio di opposizione si estingue, gli atti successivi alla notifica, compresa la comparsa con cui il creditore chiede il rigetto dell’opposizione, non producono un autonomo effetto interruttivo, poiché ribadiscono la domanda già proposta.

Durata ragionevole. Nel computo della durata del processo ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il dies a quo del giudizio presupposto introdotto con ricorso monitorio è stato individuato nella notificazione del ricorso e del decreto, momento in cui si instaura il rapporto processuale con il debitore.

Vizi della notifica. Il creditore deve curare che la copia notificata sia completa e conforme all’originale. Le irregolarità della notificazione, quando non la rendono giuridicamente inesistente, la viziano di nullità: il debitore che non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto potrà proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 2 maggio 2026, n. 12330: quando la causa è introdotta con ricorso monitorio, il giudizio si considera pendente dalla data di deposito del ricorso ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, c.p.c., senza che rilevi la successiva emissione e notificazione del decreto agli effetti dell’art. 643, comma 3, c.p.c.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 ottobre 2021, n. 30580: ai fini del riparto di giurisdizione la vicenda va considerata come si configurava, in fatto e in diritto, alla data di notificazione del ricorso monitorio e del decreto, che ha determinato la pendenza della lite.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 luglio 2024, n. 19019: il momento determinante per la competenza territoriale nei procedimenti monitori è il deposito del ricorso; l’art. 643 c.p.c. si riferisce alla costituzione del contraddittorio e agli effetti della domanda, ma non priva di rilievo gli atti già compiuti nella fase monitoria.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 settembre 2025, n. 25709: ai fini dell’equa riparazione, il processo introdotto con ricorso per ingiunzione ha inizio con la notificazione del ricorso e del decreto, poiché l’art. 643, comma 3, c.p.c. detta una regola speciale rispetto alla nozione generale di pendenza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 15 maggio 2026, n. 14481: ai fini della prescrizione rileva la sola notificazione del ricorso e del decreto; estinto il giudizio di opposizione per mancata riassunzione, la comparsa di costituzione del creditore opposto non produce un nuovo effetto interruttivo.

Rapporti con altre norme

L’art. 643 c.p.c. presuppone gli artt. 633-642 c.p.c. sui presupposti e sul contenuto del decreto, e in particolare l’art. 641 c.p.c., che fissa nel decreto il termine per l’opposizione decorrente proprio dalla notifica. Si integra con l’art. 644 c.p.c., che sanziona con l’inefficacia la mancata notificazione nei termini, con l’art. 645 c.p.c. sull’opposizione, con l’art. 647 c.p.c. sulla dichiarazione di esecutorietà in caso di mancata opposizione, che implica il controllo della regolarità della notifica, e con l’art. 650 c.p.c. sull’opposizione tardiva. Per la forma della notificazione rinvia agli artt. 137 e seguenti c.p.c. e, per le notifiche telematiche degli avvocati, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53. Sul piano della pendenza vengono in rilievo l’art. 39 c.p.c. sulla litispendenza e sulla continenza e l’art. 5 c.p.c. sul momento determinante della giurisdizione e della competenza. Sul piano sostanziale rilevano gli artt. 2943 e 2945 c.c. sull’interruzione della prescrizione e l’art. 1219 c.c. sulla costituzione in mora.