Art. 641 c.p.c. Accoglimento della domanda
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.(103)
2. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.(103)
3. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.(48)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (48)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo).
Aggiornamento (103)
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 641 c.p.c. disciplina il provvedimento con cui il giudice accoglie la domanda monitoria. Il decreto ingiuntivo contiene un ordine di pagamento o di consegna rivolto al debitore e, insieme, l’avvertimento che entro un termine può essere proposta opposizione. È la norma che segna il passaggio dalla fase sommaria al contraddittorio eventuale: dalla notificazione del decreto decorre il termine perentorio entro cui il debitore deve attivarsi, altrimenti il decreto diventa definitivo.
Il testo vigente, in vigore dal 7 novembre 2002, è frutto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha portato il termine ordinario per l’opposizione da venti a quaranta giorni e ha differenziato i termini per gli intimati residenti all’estero. Il terzo comma, sulla liquidazione delle spese, è stato inciso dalla Corte costituzionale: la sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato illegittima la disciplina introdotta dalla legge 10 maggio 1976, n. 358, che rinviava la liquidazione delle spese per i decreti fondati su titoli già esecutivi.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il termine dell’art. 641 c.p.c. è perentorio e decorre dalla valida notificazione del decreto. Se la prima notificazione è nulla e il creditore la rinnova, il termine decorre dalla notificazione valida, che vale come rinnovazione della precedente. Ai fini della tempestività conta l’atto introduttivo nella forma prevista dal rito: per l’opposizione proposta con citazione rileva la notificazione, per quella proposta con ricorso (ad esempio nei riti del lavoro e delle locazioni) rileva il deposito in cancelleria. Quando l’opponente sceglie la forma sbagliata, l’atto si converte in quello corretto solo se ne possiede i requisiti nel termine: la citazione proposta in luogo del ricorso deve essere depositata entro i quaranta giorni.
Il termine si raccorda con l’opposizione tardiva: se la notificazione è irregolare, il debitore dispone comunque di quaranta giorni pieni dal momento in cui il decreto è entrato nella sua sfera di conoscibilità (si veda il commento all’art. 650 c.p.c.).
Quanto alle spese, la fase monitoria e quella di opposizione formano un unico processo: il giudice dell’opposizione le regola globalmente secondo l’esito finale. Se il debitore paga dopo l’emissione del decreto, questo va revocato, ma le spese della fase monitoria restano a suo carico quando le condizioni per l’ingiunzione esistevano. La revoca del decreto caduca anche la condanna alle spese in esso contenuta: in difetto di nuova statuizione, l’opponente può ripetere quanto pagato a quel titolo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 641 c.p.c. presuppone l’art. 633 c.p.c. e richiama l’art. 639 c.p.c. sulla determinazione della somma in luogo delle cose fungibili. Si coordina con l’art. 642 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione, con l’art. 643 c.p.c. sulla notificazione del ricorso e del decreto e con l’art. 644 c.p.c., che ne sancisce l’inefficacia se non notificato entro sessanta giorni (novanta all’estero). Il termine per l’opposizione è presupposto degli artt. 645, 647 e 650 c.p.c.; per il computo dei termini valgono gli artt. 152 e 155 c.p.c.; le spese sono regolate dagli artt. 91 e seguenti c.p.c.