Art. 638 c.p.c. Forma della domanda e deposito
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.(178).
2. Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.
3. (178).
4. Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.
5. (178)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 638 c.p.c. disciplina la forma della domanda d’ingiunzione. Il procedimento monitorio si apre con un ricorso, cioè con un atto depositato nella cancelleria del giudice e non notificato alla controparte: il contraddittorio è infatti differito alla fase eventuale dell’opposizione. Proprio per questo la norma assume rilievo anche oltre la fase monitoria, perché individua il luogo in cui il ricorrente riceverà le notificazioni, a cominciare da quella dell’atto di opposizione, che l’art. 645 c.p.c. impone di eseguire “nei modi di cui all’articolo 638”.
Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, deriva dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 8, lett. b), che ha aggiunto, quali alternative alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale, e ha riscritto il secondo e il terzo comma coordinandoli con la notificazione telematica (art. 149-bis c.p.c.) e con il deposito digitale dei documenti. Le modifiche si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 (art. 7 del decreto).
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
L’indicazione del procuratore nel ricorso equivale a elezione di domicilio presso di lui: l’opposizione va perciò notificata al difensore del ricorrente e non alla parte personalmente. Dopo la diffusione del processo telematico, la notificazione all’avvocato si esegue di regola al suo domicilio digitale, cioè all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi (ReGIndE), mentre l’indicazione di un indirizzo fisico dello studio associato o di un collega non ha valore sostitutivo.
I vizi della notifica dell’opposizione hanno conseguenze diverse a seconda della loro gravità. La notificazione eseguita in un luogo sbagliato (ad esempio alla residenza della parte anziché presso il difensore) è nulla e non inesistente: il giudice può ordinarne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e la costituzione dell’opposto sana il vizio con effetto retroattivo. È invece inesistente, e quindi insanabile, la notificazione soltanto tentata e mai giunta a una delle forme di consegna previste dalla legge. Se il tentativo fallisce per causa non imputabile all’opponente (ad esempio per trasferimento del domiciliatario non comunicato), l’opponente deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio, entro un tempo non superiore alla metà del termine per opporsi.
Sul versante del creditore, è prudente indicare con precisione il domicilio digitale e ogni recapito: chi ha eletto domicilio sopporta l’onere di comunicare eventuali mutamenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 638 c.p.c. richiama l’art. 125 c.p.c. sul contenuto degli atti di parte e l’art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione telematica; per i difensori fuori circondario rileva l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. La norma è il presupposto dell’art. 645 c.p.c., che ne richiama le modalità per la notificazione dell’opposizione, e si coordina con l’art. 641 c.p.c. sul termine per opporsi, con gli artt. 156, 160 e 291 c.p.c. sulla nullità e la rinnovazione delle notificazioni e con l’art. 16-sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sul domicilio digitale degli avvocati.