Art. 638 c.p.c. Forma della domanda e deposito

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.(178).

2. Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

3. (178).

4. Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.

5. (178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 638 c.p.c. disciplina la forma della domanda d’ingiunzione. Il procedimento monitorio si apre con un ricorso, cioè con un atto depositato nella cancelleria del giudice e non notificato alla controparte: il contraddittorio è infatti differito alla fase eventuale dell’opposizione. Proprio per questo la norma assume rilievo anche oltre la fase monitoria, perché individua il luogo in cui il ricorrente riceverà le notificazioni, a cominciare da quella dell’atto di opposizione, che l’art. 645 c.p.c. impone di eseguire “nei modi di cui all’articolo 638”.

Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, deriva dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 8, lett. b), che ha aggiunto, quali alternative alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale, e ha riscritto il secondo e il terzo comma coordinandoli con la notificazione telematica (art. 149-bis c.p.c.) e con il deposito digitale dei documenti. Le modifiche si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 (art. 7 del decreto).

Contenuto della disposizione

  • Requisiti del ricorso: oltre agli elementi generali dell’art. 125 c.p.c. (ufficio giudiziario, parti, oggetto, ragioni della domanda, conclusioni, sottoscrizione), il ricorso deve indicare le prove che si producono, cioè la documentazione su cui si fonda la richiesta di ingiunzione.
  • Recapito del ricorrente: il ricorso indica il procuratore del ricorrente; quando è ammessa la difesa personale, contiene la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune sede del giudice, oppure l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale.
  • Notifiche presso la cancelleria: se mancano tali indicazioni, le notificazioni al ricorrente possono essere eseguite in cancelleria, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
  • Deposito: il ricorso è depositato insieme con i documenti allegati, oggi con modalità telematiche.

Profili applicativi

L’indicazione del procuratore nel ricorso equivale a elezione di domicilio presso di lui: l’opposizione va perciò notificata al difensore del ricorrente e non alla parte personalmente. Dopo la diffusione del processo telematico, la notificazione all’avvocato si esegue di regola al suo domicilio digitale, cioè all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi (ReGIndE), mentre l’indicazione di un indirizzo fisico dello studio associato o di un collega non ha valore sostitutivo.

I vizi della notifica dell’opposizione hanno conseguenze diverse a seconda della loro gravità. La notificazione eseguita in un luogo sbagliato (ad esempio alla residenza della parte anziché presso il difensore) è nulla e non inesistente: il giudice può ordinarne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e la costituzione dell’opposto sana il vizio con effetto retroattivo. È invece inesistente, e quindi insanabile, la notificazione soltanto tentata e mai giunta a una delle forme di consegna previste dalla legge. Se il tentativo fallisce per causa non imputabile all’opponente (ad esempio per trasferimento del domiciliatario non comunicato), l’opponente deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio, entro un tempo non superiore alla metà del termine per opporsi.

Sul versante del creditore, è prudente indicare con precisione il domicilio digitale e ogni recapito: chi ha eletto domicilio sopporta l’onere di comunicare eventuali mutamenti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003, n. 13739: l’opposizione va notificata nei luoghi indicati dall’art. 638 c.p.c., anzitutto presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione equivale a elezione di domicilio; solo in mancanza di indicazioni la notificazione può essere fatta in cancelleria o, in alternativa, alla residenza reale del creditore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 4 aprile 2019, n. 9325: la notificazione dell’opposizione eseguita al domicilio reale dell’opposto anziché al domicilio eletto è nulla e rinnovabile ex art. 291 c.p.c.; se il primo giudice non dispone la rinnovazione, il vizio va fatto valere con i mezzi di impugnazione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 novembre 2023, n. 31091: la notifica presso il domicilio eletto non andata a buon fine non solleva l’opponente dall’onere di riattivarla tempestivamente; la notifica soltanto tentata è inesistente e la costituzione spontanea dell’opposto non la sana, sicché il decreto diviene definitivo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 dicembre 2023, n. 34249: l’indirizzo PEC indicato nel ricorso monitorio per le sole comunicazioni di cancelleria non equivale a elezione di domicilio; in mancanza di elezione nel comune sede del giudice, la notificazione dell’opposizione in cancelleria era valida (fattispecie anteriore all’obbligatorietà del processo telematico davanti al giudice di pace).
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 22 luglio 2026, n. 23871: la notificazione dell’opposizione alla PEC di un avvocato diverso dal difensore costituito nella fase monitoria è nulla, perché le notifiche agli avvocati si eseguono al domicilio digitale risultante dal ReGIndE; la nullità è sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell’opposto.

Rapporti con altre norme

L’art. 638 c.p.c. richiama l’art. 125 c.p.c. sul contenuto degli atti di parte e l’art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione telematica; per i difensori fuori circondario rileva l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. La norma è il presupposto dell’art. 645 c.p.c., che ne richiama le modalità per la notificazione dell’opposizione, e si coordina con l’art. 641 c.p.c. sul termine per opporsi, con gli artt. 156, 160 e 291 c.p.c. sulla nullità e la rinnovazione delle notificazioni e con l’art. 16-sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sul domicilio digitale degli avvocati.