Art. 636 c.p.c. Parcella delle spese e prestazioni
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
2. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 636 c.p.c. integra le condizioni di ammissibilità del procedimento d’ingiunzione per i crediti indicati nei numeri 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c., cioè gli onorari e le spese degli avvocati, dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari e di chiunque abbia prestato la propria opera in occasione di un processo, nonché i compensi dei notai e degli altri esercenti una libera professione o arte per la quale esista una tariffa legalmente approvata. Per questi crediti la legge non richiede una prova scritta in senso proprio, ma un documento di formazione unilaterale, la parcella, rafforzato dal controllo esterno dell’ordine professionale.
La ratio è agevolare il recupero dei compensi professionali, la cui prova documentale sarebbe spesso difficile, affidando il vaglio di congruità a un organismo qualificato e imparziale. Il testo è quello originario del 1942. Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si è dubitato della sopravvivenza della norma; le Sezioni Unite hanno chiarito che essa è tuttora vigente e che il parere va reso sulla base dei parametri ministeriali.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Parere e parametri. Per l’avvocato il parere di congruità è oggi rilasciato sulla base dei parametri previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dai decreti ministeriali attuativi. Il professionista può comunque scegliere di agire con ricorso monitorio fondato su altra prova scritta (ad esempio un riconoscimento di debito o un accordo sul compenso), oppure con il procedimento speciale previsto per la liquidazione dei compensi degli avvocati per prestazioni giudiziali.
Efficacia nella fase monitoria e nell’opposizione. La parcella resta una dichiarazione unilaterale del professionista. Corredata del parere, vincola il giudice nella sola fase monitoria. Nell’eventuale opposizione, che apre un ordinario giudizio di cognizione, la parcella e il parere non bastano a provare l’esecuzione e l’entità delle prestazioni: il professionista, attore in senso sostanziale, deve fornire gli elementi che consentono di verificare le singole attività e la loro corrispondenza con le voci indicate. Il giudice non è vincolato al parere e può discostarsene, indicando anche sommariamente le voci ritenute non dovute o dovute in misura minore.
Contestazioni del cliente. Nell’opposizione, anche una contestazione generica dell’espletamento o della consistenza dell’attività è idonea a far sorgere l’onere probatorio del professionista; la non contestazione è esclusa quando il cliente abbia comunque definito incongruo l’importo richiesto per una prestazione complessa.
Errori frequenti. Depositare una parcella generica, priva della descrizione delle singole attività; ritenere che il parere, una volta ottenuto, esima dalla prova in sede di opposizione; chiedere al consiglio dell’ordine il parere su prestazioni per le quali non è stato conferito il mandato dal debitore ingiunto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 636 c.p.c. è complementare all’art. 633, nn. 2 e 3, c.p.c. e all’art. 634 c.p.c., che individua le prove scritte per gli altri crediti; il giudice provvede ai sensi degli artt. 640 e 641 c.p.c. e l’eventuale opposizione segue l’art. 645 c.p.c. Per gli avvocati rilevano l’art. 2233 c.c. sul compenso, la legge n. 247 del 2012 (in particolare l’art. 13 sul compenso) e il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, sui parametri, come successivamente aggiornato. Per la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali opera il procedimento semplificato dell’art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794.